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MODIFICHE AL DLVO 36/2021

Equidi sportivi, atto del Governo in Parlamento

Equidi sportivi, atto del Governo in Parlamento
Il Governo ha presentato al Parlamento alcune modifiche al decreto legislativo 36/2021 che contiene la disciplina degli animali impiegati a fini sportivi. Modifiche ai requisiti per poter definire un cavallo "atleta". Raccordo con il nuovo regolamento europeo sul documento di identificazione degli equidi. Previsto un decreto con obblighi e sanzioni per le manifestazioni popolari con equidi.

Pronte le modifiche al decreto legislativo n. 36/2021 che detta norme a tutela degli animali impiegati in attività sportive. Il Governo le ha trasmesse al Parlamento e sono all'esame delle Commissioni Cultura e Lavoro della Camera. L'Atto di Governo interviene sugli articoli 22 (Definizione di Cavallo Atleta) e 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi) del decreto 36/2021.

Quando un cavallo è "atleta"- Per definire un cavallo "atleta” vengono corretti i rimandi alla normativa europea: al decaduto regolamento 262/2015 (passaporto equino) subentra il riferimento al regolamento 2021/963 che ha innovato i modelli dei documenti di identificazione per gli equini. Pertanto, un cavallo e in generale un equide e' definito «cavallo atleta» quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sia definibile «equide registrato», “come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963
b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare“come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963
Si modifica l'articolo 22 del decreto 2021/36  per coerenza giuridica con la disciplina europea di riferimento.

Manifestazioni popolari con equidi- Il campo di applicazione dell’articolo 24 del decreto 36/2021 si sposta dalle manifestazioni aperte al pubblico di "sport equestri" alle "manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di Promozione Sportiva". Resta fermo l'obbligo di garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico- da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport. Il provvedimento sarà adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Mipaaf.
Saranno previste "sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione."

Le modifiche dell'Atto di Governo entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023. La Commissione Lavoro della Camera ha proposto di posticipare l'efficacia delle disposizioi al 1 luglio 2023.

 Atto n. 431
Schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 36/2021

Manifestazioni equestri: regole prorogate, nuove norme dal 2023

In GU il riconoscimento legale del cavallo atleta