La Conferenza Stato Regioni pubblica il parere reso l'8 giugno sul decreto legislativo I&R (Identificazione e Registrazione). Il parere è condizionato all'accoglimento di alcune proposte formulate dalle Regioni.
Gli emendamenti riguardano in particolare gli articoli 9 (Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi), 10 (Tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni) 14 (Controlli Veterinari) 16 (Sistema I&R per animali da compagnia) e 24 (Formazione)
Attività di identificazione- Sparisce "il professionista appositamente autorizzato" all'applicazione di mezzi di identificazione ufficiali quali boli e transponder iniettabili, previsto dall'articolo 9, comma 3 del decreto. Nella proposta delle Regioni è l'operatore che vi provvede, dopo aver verificato l'assenza di altri dispositivi di identificazione o di segni che ne indichino la rimozione chirurgica oppure di una applicazione non conforme.
Registro e registrazione- Le Regioni correggono anche il comma 10 dello stesso articolo 9 La generazione di un registro delle attività di identificazione degli animali non è in capo all'operatore- come nel testo del decreto- ma verrebbe a coincidere con le attività di registrazione in BDN in sostitutuzione di qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto.
Duplicato per gli equini- Al comma 11 dell'articolo 9, le Regioni suggeriscono che la possibilità per l'operatore di richiedere alla asl o all'organismo di rilascio il duplicato (o il sostitutivo) del documento unico di identificazione unico a vita, come previsto dal decreto, ma senza prevedere che l'operatore lo registri in BDN.
Movimentazioni di equini da corsa- Al comma 5 dell'articolo 10 le Regioni chiedono una modifica per le movimentazioni di equini: il decreto stabilisce che l'operatore dell'allevamento di prima destinazione di ungulati provenienti da Paesi extra UE detenga questi stessi animali in modo continuativo -per almeno 30 giorni dalla registrazione- prima di poter effettuare "ulteriori movimentazioni". Le Regioni chiedono di aggiungere "ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15 comma 5 del decreto 30 settembre 2021" che disciplina l'anagrafe equina consentendo a che gli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri non siano soggetti al periodo di immobilizzazione di 30 giorni.
Controlli veterinari- Nel caso in cui l'operatore non comunichi in BDN la cessazione dell'attività, il decreto incarica la ASL dell'applicazione delle "misure previste" e di registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a zero animali e con nessun evento negli ultimi 24 mesi (art. 14, comma 3). Le Regioni precisa la portata sanzionatoria e inverte le procedure prevedendo che "il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede a registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi 24 mesi e applica agli operatori "quanto previsto dal presente decreto" per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività". Il decreto sanziona l'operatore con una multa da 100 a 1000 euro per ogni informazione non comunicata.
Animali da compagnia- Le Regioni chiedono che sia sottoposto ad intesa in Conferenza Stato Regioni il decreto con cui il Ministero della Salute dovrà adottare (a 180 giorni) le modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC (Sistema Identificazione Nazionale Animali da Compagnia) e del Sistema I&R per quanto riguarda gli stabilimenti che detengono animali da compagnia (art.16, comma 3).
Formazione- Totalmente riformulato, nella proposta delle Regioni, l'articolo 24 sulla formazione. Cade il ruolo delle autorità competenti locali incaricate di provvedere affinche gli operatori ricevano idonea formazione. Le Regioni rinviano a un decreto del Ministero della Salute da adottarsi a 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, che definisca le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori e i professionsiti degli animali, in dconformità alle prescrizioni dettate dall'articolo 1 del Regolamento 2016/429. Le spese di partecipazione agli eventi formativi, come nel testo del Governo, restano a carico degli operatori.
Parere della Conferenza Stato Regioni
sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 20212, n.53.
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