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CODICE DEGLI APPALTI

Enti pubblici obbligati a pagare i professionisti

Enti pubblici obbligati a pagare i professionisti
Con la riforma del Codice degli Appalti, legata a doppio filo con il PNRR, gli enti pubblici non potranno più reclutare gratuitamente i liberi professionisti. Il provvedimento sana una anomalia giuridica usando una corsia legislativa preferenziale e più rapida dell'attesa legge sull'equo compenso.

Voto finale domani pomeriggio, in Senato, per la Delega al Governo in materia di contratti pubblici (2330-B). Il provvedimento introduce il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, un principio che troverà piena attuazione pratica dal 2023, ma che rappresenterà un vincolo legislativo non più eludibile.

Divieto di prestazione non onerosa- Il disegno di legge 2330-B mette la parola fine alla gratuità delle prestazioni libero professionali verso un ente pubblico.Il ddl Delega contiene infatti  la "previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione".

Iter- La delega per la revisione del decreto legislativo 50/2016 deve (cd Codice degli Appalti) ha i giorni contati. Per impegni presi dal Governo con la Commissione Europea, la riforma dovrà essere adottata entro il mese di giugno rientrando fra quelli previsti dal PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Entro marzo 2023 dovrà essere pronto il decreto legislativo che attua la delega e con essa il principio di non gratuità per i liberi professionisti reclutati dalle pubbliche amministrazioni.

La sentenza   del Consiglio di Stato- Il divieto di prestazione non onerosa è stato introdotto alla Camera dei Deputati. A pesare sulla scelta del Legislatore è stata la  sentenza 7442/21 del Consiglio di Stato sull'equo compenso dovuto dalle pubblica amministrazioni. Se per Palazzo Spada "la prestazione lavorativa a titolo gratuito è lecita" ed è ammissibile che il vantaggio per il professionista sia indiretto ( es.arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità), la Pubblica Amministrazione deve attenersi a principi costituzionali di imparzialità e buon andamento nonchè a criteri di "adeguatezza, conoscibilità, oggettività ed imparzialità dei criteri di formazione dell’elenco al quale attingere e di affidamento degli incarichi".
Il Consiglio di Stato si è così pronunciato sul contenzioso scaturito dalle posizioni del TAR Lazio che aveva ravvisato la legittimità per le PA di ingaggiare professionisti a compenso zero, potendosi ritenere il professionista ripagato dal vantaggio non monetario derivante dalla partecipazione di un'opera/attività pubblica.

Ora il Governo dovrà riscrivere la disciplina dei contratti pubblici, dei servizi e delle forniture pubbliche rispettando il principio del divieto di prestazione non onerosa.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici
(2330-B)