Pagina aggiornata il 5 aprile 2022
Durante l'emergenza, le attività veterinarie, in quanto "essenziali" per "esigenze di salute" hanno sempre goduto di un regime particolare di restrizioni, per consentire la continuità delle cure e dell'assistenza veterinaria. Fa eccezione l'obbligo vaccinale, introdotto un anno fa e confermato fino al 31 dicembre, per tutti gli esercenti la professione di medico veterinario.
Le norme ad oggi in vigore sono contenute nel decreto legislativo 24/2022.
Dal 1° aprile 2022, nelle strutture veterinarie, restano in vigore alcune norme basiliari di prevenzione del contagio e di contrasto alla circolazione del virus SARS CoV-2, applicabili alla clientela e al personale interno della struttura.
Obbligo vaccinale- Fino al 31 dicembre 2022, i Medici Veterinari possono esercitare solo se hanno ricevuto un ciclo vaccinale completo contro il virus SARS CoV-2, richiami compresi. Per i Medici Veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ordine il requisito della vaccinazione sarà necessario fino al 30 giugno 2023; la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19. Sull'obbligo vaccinale sono state recentemente emanate circolari esplicative a cura del Ministero della Salute e della Fnovi.
La vaccinazione anti Covid è obbligatoria anche per Medici Veterinari stranieri eventualmente esercitanti nella struttura.
Quarantena e autosorveglianza- E' prevista soltanto per chi -risultando positivo a Covid-19- è posto in isolamento con provvedimento della ASL, fino all'accertamento della guarigione (con test antigenico rapido o molecolare). Dal 1 Aprile, chi ha avuto contatti stretti con un positivo non dovrà più stare in quarantena, ma mettersi in auto sorveglianza: indossare la mascherina FFP2 negli ambienti al chiuso e in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo al contatto; alla prima comparsa di sintomi, va eseguito il test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
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Accesso clienti e fornitori - Con DPCM del 21 gennaio scorso, il green pass non veniva più richiesto per accedere alle strutture veterinarie con vigenza dal 1 febbraio scorso.poichè le strutture veterinarie rientrano fra i luoghi accessibili per "esigenze di salute". L'esenzione dalla certificazione verde vale anche per le attività connesse all'attività veterinaria, come l’approvvigionamento di farmaci e attrezzature mediche. Clienti e fornitori, dunque, non sono tenuti ad esibire alcun tipo di certificazione verde, nè basè nè rafforzata, limitatamente al tempo necessario per l'espletamento dell'attività.
Non è nemmeno richiesta la misurazione della temperatura. Una tabella del Governo datata 1 aprile 2022, indica le strutture veterinarie fra i luoghi il cui accesso, da parte dell'utenza, che non prevedono alcun tipo di green pass..
Accesso al lavoro- A prescindere dall’età anagrafica, il green pass rafforzato serve per tutti coloro per cui sussiste l’obbligo vaccinale (personale sanitario e non sanitario). Invece per i lavoratori di ditte esterne (manutentori esterni, corrieri ecc.) fino al 30 aprile è richiesto il green pass base (vaccinazione, guarigione, test).
Fino al 30 giugno resta la possibilità di attivare lo smart working in forma semplificata: senza accordi individuali e con decisione unilaterale del datore di lavoro.
Mascherina chirurgica- L'accesso e la permanenza nei luoghi chiusi, strutture veterinarie comprese, richiedono di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie: basta la mascherina chirurgica. I bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con problemi respiratori rimangono esentati dalla protezione. La mascherina FFP2 è obbligatoria in altri contesti chiusi (teatro, cinema, trasporti, eventi sportivi), mentre per l'accesso alle università l'accesso con mascherina è ammesso previa misurazione della temperatura.
Distanziamento - Il principio del distanziamento e della prevenzione degli assembramenti continua ad essere raccomandato, persistendo comunque - si legge nel decreto di fine emergenza- esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19.
Igiene delle mani e DPI- Il frequente lavaggio delle mani rientra nelle prassi igieniche generalmente raccomandate. Per le professioni sanitarie, unitamente all'impiego di Dispositivi di Protezione Individuale, rappresenta una misura di corretta prassi ordinaria e di biosicurezza, anche ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Protocolli e linee guida- Decadono le misure adottate durante lo stato di emergenza. Fino al 31 dicembre, il Governo potrebbe comunque ravvisare la necessità di adottare protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute, per regolarizzare lo svolgimento in sicurezza di servizi e attività.
Spostamenti- Fino al 31 dicembre, il Governo su proposta del Ministero della Salute può disporre limitazioni agli spostamenti. Attualmente non sono più attive restrizioni alle movimentazioni e non è più vigente il sistema dei "colori" in base all'andamento dei contagi.
Congressi e università- Per accedere alle manifestazioni congressuali, l'obbligo di green pass rafforzato e di mascherina (anche non FFP2) rimarrà in vigore fino al 30 aprile. Nelle Università continua ad essere obbligatoria la misurazione della temperatura, si dovrà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento.
Cessazione dello stato di emergenza
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