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CONSULTAZIONI SUL DM

Trattamenti elettronici, SIVAR critica sulle deleghe

Trattamenti elettronici, SIVAR critica sulle deleghe
Si sono chiuse le consultazioni sul decreto del Ministero della salute sulle registrazioni, in formato esclusivamente elettronico, dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti. Il decreto attua l’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (controlli ufficiali) e completa la tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari. L’osservazione principale di ANMVI e SIVAR riguarda le figure delegabili alle attività di registrazione. Sollevati dubbi sulle modifiche del protocollo terapeutico. Rinnovata la richiesta di semplificazioni per i trattamenti con "ormonali".

"La figura del Medico Veterinario e in particolare del Veterinario Aziendale ex DM 7 dicembre 2017 non è adeguatamente sostenuta, come invece si converrebbe per il suo sviluppo e la sua diffusione”. Lo scrivono Mario Facchi (Presidente SIVAR) e Marco Colombo (Vicepresidente ANMVI) al Ministero della Salute, commentando la bozza di DM sulle registrazioni elettroniche dei trattamenti. “Prevale – scrivono nella lettera inviata il 15 marzo al termine delle consultazioni - una marginalizzazione del suo ruolo, che appare più chiaramente inquadrato in fatto di responsabilità che non di considerazione e autorevolezza professionale”. Con l’occasione, ANMVI e SIVAR hanno riproposto all’attenzione della Dgsaf “alcune criticità non ancora risolte”, come la questione dei trattamenti ormonali.

La bozza in consultazione riguarda il Decreto Ministeriale Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.  Nel merito della bozza di DM, l’osservazione principale ha riguardato la previsione di “altre figure” (cfr. relazione illustrativa, pag. 3) delegabili alla registrazione dei trattamenti.

Sulla possibilità da parte del proprietario detentore di delega ad “altre figure oltre il medico veterinario”- delle attività di inserimento delle registrazioni dei trattamenti "non possiamo esimerci dall’evidenziare forti perplessità". Non appare sufficiente, ad avviso di SIVAR, la previsione che detta delega debba “essere opportunamente documentata al momento della richiesta dell’account”. Infatti, l’apertura ad altre figure, che nella migliore delle ipotesi, si vorrebbero come meramente esecutrici di operazioni informatiche (cd data entry) comporta il rischio di inserimento nelle attività di registrazione di figure esterne all’allevamento, senza rapporto diretto e interno con l’allevamento (es. addetto/impiegato) alle dipendenze dell’allevatore delegante.

La SIVAR ha ribadito la propria contrarietà alla possibilità, “indebita” ad avviso della Società, che l’allevatore possa modificare motu proprio il protocollo terapeutico e in particolare la durata dei trattamenti, specie con riguardo a quelli antimicrobici. L’accorgimento di inviare una notifica (alert) al Medico Veterinario referente del Protocollo può rappresentare una soluzione tecnicamente funzionale purché venga perfezionata con implementazioni che consentano interventi correttivi (ripristino Protocollo originario) o sull’emissione del Modello 4 qualora opportuno.

Si tratta in ogni caso- scrivono Facchi e Colombo- di accorgimenti tecnico-funzionali rispetto ad una facoltà dell’allevatore che non trova corrispondenza nella normativa sui medicinali veterinari (che prevede il rispetto rigoroso del foglietto illustrativo) né con una politica prudente rispetto all’uso corretto degli antibiotici, poiché anche tempi più brevi possono concorrere allo sviluppo di AMR. Inoltre, si va ad alterare la complessiva gestione del farmaco stabilita dal Medico Veterinario, per tutte le finalità e gli obiettivi di performance sanitaria e gestionale dell’allevamento (es. categorizzazione del rischio). La Sivar ha suggerito di riconsiderare in senso restrittivo questa facoltà.

Quanto ai trattamenti ormonali- benchè siano sottoposti ad una specifica disciplina a se stante, gli ormonali sono contemplati dal campo di applicazione del Regolamento 2019/6. Si ritiene pertanto opportuna una equiparazione normativa di questi prodotti alle norme europee, ai fini della semplificazione delle procedure di detenzione, registrazione e di prescrizione, con particolare riguardo alle attività in allevamento. Sul punto, “dobbiamo purtroppo registrare scarsa considerazione”- è scritto nella lettera, che invece rimarca la questione come “un aspetto rilevante nella gestione dei trattamenti in allevamento”.

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