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DPCM OPERATIVO

Obbligo vaccinale, definite le modalità di verifica

Obbligo vaccinale, definite le modalità di verifica
Il Ministero della Salute autorizza la Fnovi all'accesso "automatizzato" alla Piattaforma nazionale dei Green Pass. Interoperabilità con l'Albo nazionale. In Gazzetta Ufficiale le funzionalità tecniche. Se la Piattaforma non è ancora aggiornata allo stato vaccinale, sarà possibile dimostrarlo con il certificato rilasciato dopo la somministrazione. Via libera del Garante della Privacy al trattamento dei dati. Il decreto in Gazzetta Ufficiale.



La Fnovi e gli Ordini provinciali entrano nel DPCM 17 giugno 2021 fra i soggetti autorizzati a consultare la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) allo scopo di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte degli iscritti. Lo prevede il DPCM 17 dicembre 2021  all'articolo 17-quinquies, definisce le modalita operative della verifica.

Interoperabilità tra Fnovi e Piattaforma dei Green pass- Le funzionalità operative per la verifica dell'obbligo vaccinale vengono attivate dal Ministero della Salute che accredita le Federazioni nazionali allo scopo. La verifica è “automatizzata”, cioè avviene attraverso l'interoperabilita tra i sistemi informativi delle Federazioni nazionali (Fnovi) e la Piattaforma nazionale-DGC. Viene segnalato lo stato vaccinale e anche anche le eventuali variazioni sopraggiunte (es. obbligo adempiuto) rispetto alla precedente interrogazione.

Informativa agli iscritti- Gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal processo di verifica "sono opportunamente informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalita' degli iscritti".

Dalla Fnovi agli Ordini provinciali- Attraverso il proprio sistema informativo è la Fnovi a rendere disponibile agli Ordini Provinciali gli esiti delle verifiche agli Ordini, "adottando misure tecniche e organizzative adeguate" a garantire "esattezza, integrità e riservatezza dei dati".

Ruolo degli Ordini provinciali- Sull'iscritto che non è risultato vaccinato nella Piattaforma DGC, l'Ordine provinciale avvia una istruttoria e se accerta l'effettiva inosservanza dell'obbligo vaccinale, ne deve dare  comunicazione alla Fnovi (e anche al datore di lavoro se l'iscritto è "personale a rapporto di lavoro dipendente"). Anche l'Ordine provinciale dovrà agire "adottando misure tecniche e organizzative adeguate" a garantire "esattezza, integrità e riservatezza dei dati".
In caso di mancata comunicazione, l'Ordine provinciale rischia il commissariamento per scioglimento.

Conseguenze- L'accertamento da parte dell'Ordine provinciale determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione, ovvero l'inattività fino a quando non venga adempiuto l'obbligo vaccinale.

Dimostrazione se la Piattaforma DGC non è aggiornata- L'iscritto - nelle more dell'aggiornamento della piattaforma DGC, puo' comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti, in formato cartaceo o digitale, che attestano l'avvenuta vaccinazione rilasciati dai centri/punti vaccinali preposti.

Annotazione della sospensione- La sospensione dall'esercizio della professione è annotata sia sull'albo dell'Ordine territoriale che della Fnovi, "senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria".

Privacy- La Fnovi viene designata dal Ministero della salute "responsabile" del trattamento dei dati" acquisiti dalla Piattaforma, mentre gli Ordini provinciali sono "titolari" del trattamento dei dati personali gestiti nei confronti dei propri iscritti. I dati da trattare sono quelli "strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste".
Inoltre, il personale autorizzato alla verifica per conto degli Ordini dovrà essere incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.
L'Autorità Garante per la protezione ei dati personali il 13 dicembre scorso ha adottato un parere propedeutico all'adozione del DPCM 17 dicembre 2021, fornendo chiarimenti sui numerosi dubbi interpretativi insorti soprattutto sull'annotazione pubblica della condizione di "sospensione".

Revoca del green pass- La Piattaforma DGC consente anche di verificare l’eventuale revoca del green pass per positività a SARS CoV-2. La revoca viene annullata automaticamente a seguito di guarigione dalla positività.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021

Provvedimento del Garante della Privacy del 13 dicembre 2021