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LEGGE DI DELEGAZIONI EUROPEA

Farmaco veterinario, il legislatore dimentica i grossisti

Farmaco veterinario, il legislatore dimentica i grossisti
Individuando i soggetti autorizzati alla vendita diretta del farmaco veterinario, l'emendamento 11.8 non cita i grossisti autorizzati alla vendita diretta. Ascofarve è "fortemente contraria" a questo emendamento e chiede che la Commissione Politiche Europee lo respinga o lo modifichi.  Per il Presidente di Ascofarve, Roberto Rebasti, questo emendamento "creerebbe notevoli problematiche" in particolare nel comparto zootecnico. In Italia la distribuzione del farmaco veterinario ha caratteristiche specifiche.

L'Associazione Nazionale Distributori del farmaco veterinario (Ascofarve) si dichiara "fortemente contraria all’emendamento 11.8 nella parte in cui prevede che la rivendita di medicinali veterinari è affidata in via esclusiva alle farmacie e parafarmacie”. L'emendamento 11.8- prima firmataria l'On Bologna Fabiola - propone un criterio di delega al Governo per l'adeguamento al Regolamento 2019/6 sui medicinali veterinari, operando un distinguo tra cessione per inizio terapia a cura del medico veterinario e vendita diretta - come da parere della Commissione Affari Sociali.

Tuttavia la formulazione dell'emendamento 11.8 trascura di citare i grossisti autorizzati alla vendita diretta fra i soggetti che vendono il medicinale veterinario indicando solo le farmacie e le parafarmacie. “Se questo emendamento dovesse essere approvato - dichiara Roberto Rebasti, presidente Ascofarve-  gli effetti sulla catena della distribuzione dei farmaci veterinari sarebbero paradossali, dal momento che verrebbero esclusi i grossisti che nel sistema italiano sono oggi autorizzati alla vendita diretta. Come gli operatori del settore sanno bene, questo creerebbe notevoli problematiche per gli operatori del comparto zootecnico, i quali necessitano di quantitativi tali da richiedere ai rivenditori una certa capacità logistica, che le singole farmacie e parafarmacie non hanno".

La distribuzione intermedia in Italia- Ascofarve spiega che la distribuzione intermedia del farmaco veterinario in Italia presenta delle caratteristiche specifiche che la differenziano dalla distribuzione intermedia umana. Le aziende- evidenzia Ascofarve-  assicurano la fornitura capillare di medicinali veterinari e di altri prodotti per la cura e il benessere degli animali anche zootecnici, a farmacie, parafarmacie ed altri esercizi commerciali specializzati, nonché direttamente a veterinari, allevatori e altri professionisti della salute animale (cd “vendita diretta” ai sensi dell’art. 70 D.Lvo 193/06).

Il Farmacista Responsabile e la Rev- Ascofarve ricorda che nella vendita all’ingrosso come nella vendita diretta è sempre prevista la figura del Farmacista Responsabile, tanto quanto nella farmacie e nelle parafarmacie, con la differenza che questo professionista è altamente specializzato in campo veterinario, sia per la gestione delle specialità soggette al D.Lvo 193/06, sia per la gestione delle specialità stupefacenti e piscotrope soggette al DPR 309/90.
L'Associazione dei Distributori ricorda anche che la sicurezza della filiera è garantita dai sistemi di Tracciabilità informatizzata del farmaco veterinario e dall’introduzione della REV – Ricetta Elettronica Veterinaria, che seguono le movimentazioni delle singole confezioni di farmaco in tutte le sue fasi, dalla produzione alla dispensazione (specie nelle realtà zootecniche), rappresentando un sistema di controllo che non trova eguali in campo umano.

"Speriamo che la commissione lo respinga o lo modifichi inserendo anche i grossisti tra gli operatori autorizzati alla vendita, come è logico che sia e come è attualmente in base alla normativa vigente" - conclude il presidente di Ascofarve Rebasti.

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