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DECRETO LVO 32/2021

Tariffe dei controlli ufficiali: in GU il decreto

Tariffe dei controlli ufficiali: in GU il decreto
Si completa il pacchetto dei decreti nazionali che adeguano i controlli ufficiali alle nuove regole europee. In 21 articoli e 6 Allegati, il decreto legislativo 32/2021 definisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali come da Regolamento europeo (UE) 2017/625. Controlli a tariffa obbligatoria, non programmati e su richiesta. Entrata in vigore il 28 marzo 2021. Previsto un periodo di transizione.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2021- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- rientra nel pacchetto dei decreti nazionali di adeguamento al Regolamento (UE) 2017/625, stabilendo le modalita' di finanziamento dei controlli ufficiali - compresi quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico- con lo scopo di garantire l'applicazione della normativa in materia di:
- alimenti e sicurezza alimentare
- materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA)
- mangimi
- salute animale
-sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
- benessere degli animali
- immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le tariffe sono applicate dalle autorità competenti ai seguenti controlli e ispezioni:
-  controlli eseguiti dai posti di ispezione frontaliera
-  sulle navi da pesca
-  per l'esportazione
-  controlli dell'Azienda sanitaria locale
- ispezione effettuata  dal Veterinario della Asl  per la macellazione fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

Il decreto disciplina anche le eventuali maggiorazioni degli importi e le condizioni per l'esecuzione di controlli ufficiali non programmati e su richiesta degli operatori,effettuati dall'Azienda sanitaria locale.

Produzione primaria- Le tariffe disciplinate dal decreto non si applicano agli operatori della produzione primaria ( e alle operazioni a questa associate come ad esempio il trasporto) soggetti esclusivamente alle tariffe per le seguenti attività: riconoscimento e registrazione dello stabilmento; controlli ufficiali non programmati; controlli ufficiali  su richiesta; ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

Destinazione- Le tariffe riscosse dagli operatori concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

Disposizioni transitorie- Il decreto legislativo 32/2021 entrerà in vigore dal 28 marzo 2021. Fino al  31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.