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AGENZIA DELLE ENTRATE

IVA esenti le Terapie Assistite con gli Animali

IVA esenti le Terapie Assistite con gli Animali
Va fattura come esente da IVA la prestazione per ippoterapia rivolta a persone con disabilità fisiche o psichiche. L'Agenzia delle Entrate ha risposto favorevolmente all'interpello di una struttura sanitaria friulana. Criteri fiscali estesi a tutte le Terapie Assistite con gli Animali (TAA): sono prestazioni socio-sanitarie. Aliquota del 22% per gli altri interventi assistiti (IAA).



Il 27 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha risposto favorevolmente all'interpello di una struttura sanitaria privata friulana autorizzata dall'Azienda sanitaria locale ad erogare prestazioni di ippoterapia per disabilità: trattandosi  di Terapie Assistite con gli Animali (TAA) queste prestazioni sono esenti da IVA.
Resta invece applicabile l'Imposta al 22% sulle altre tipologie di Interventi Assistiti dagli Animali-  precisa l'Agenzia- vale a dire sulle AAA (Attività Assistite con Animali) e EAA (Educazione Assistita con Animali) che la struttura eroga in via complementare.

Perchè sono IVA esenti- Le TAA sono prestazioni sanitarie di riabilitazione e cura rese alle persone nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. In quanto rese a persone, con disabilità fisiche o psichiche, da parte di personale sanitario qualificato, per l'Agenzia delle Entrate possono essere considerate prestazioni socio-sanitarie e quindi esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Le TAA in questione soddisfano tutti i requisiti necessari a rientrare nel regime dell'esenzione dall'IVA:
- sono prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
- sono rivolte a soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossicodipendentie malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- sono rese da un organismo rientrante fra gli aventi titolo all'esenzione: organismo di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica (art.41 della L. n. 833 del 23 dicembre 1978), da enti aventi finalità di assistenza sociale, da enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.

Requisiti contestuali- Per l'applicabilità dell'esenzione dall'IVA è necessaria la contestuale presenza di requisiti oggettivi, natura della prestazione e luogo (la norma parla di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese in comunità e simili)  e requisiti soggettivi (natura del soggetto che eroga la prestazione e caratteristiche di colui che riceve la prestazione).

Con la prescrizione del medico- "L'Associazione istante- conclude l'Agenzia-  potrà emettere fattura in esenzione IVA per le sole prestazioni di terapia assistita con animali rese nei confronti dei soggetti indicati, purché muniti di prescrizione medica dalla quale risulta la necessità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della salute".

Cosa sono  le TAA- Le Terapie Assistite con gli Animali sono definite dalle Linee Guida approvate in Conferenza Stato Regioni: un "intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva erelazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, diqualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede appositaprescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo".


Terapia assistita con Animali - Esenzione IVA articolo 10, comma 1, n.27-ter del d.PR n. 633 del 1972

pdfTAA_ESENZIONE_IVA_RISPOSTA_AGENZIA_DELLE_ENTRATE.pdf173.61 KB