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CODICE DEONTOLOGICO

Dai social a whatsapp: linee guida Fnovi

Dai social a whatsapp: linee guida Fnovi
Diffusa dalla FNOVI una nuova linea guida dedicata alla corretta applicazione dell’articolo 51 del Codice Deontologico. In linea con le nuove norme di legge, i messaggi informativi non devono contenere elementi promozionali e suggestivi. Per contro, alcuni dati dovranno obbligatoriamente figurare. Non fanno eccezione i social network e i servizi di messaggistica.

Nella sua funzione istituzionale di coordinamento, la FNOVI ha fornito agli Ordini provinciali alcune linee guida sulla pubblicità sanitaria, alla luce degli ultimi interventi normativi. Si tratta di una "Appendice" al Codice Deontologico del Medico Veterinario per la corretta applicazione dell'articolo 51. Il documento, la cui emanazione era stata sollecitata dagli stessi Presidenti provinciali, è ora disponibile sul portale fnovi.it.
Le recenti innovazioni sulla pubblicità sanitaria  (commi 525 e 536 - della Legge n. 145/2018) non fanno decadere le previgenti norme di legge- precisa la Federazione- ma le integrano. Il loro scopo è di definire i limiti delle attività informative in ambito sanitario e di "riaffermare in modo inequivoco il ruolo degli Ordini".

Le linee guida si applicano "a qualsivoglia forma di pubblicità informativa, in ogni modo e con qualsiasi mezzo diffusa" compreso l’uso di carta intestata e di ricettari. Valgono altresì nell'esercizio professionale sia in forma individuale che societaria e nello svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario di strutture autorizzate. L'obiettivo è di favorire l'uniformità di interpretazione della normativa e dei suoi risvolti deontologici sull'esercizio professionale degli iscritti.

Pubblicità sanitaria, suggestiva e promozionale- E' da considerare "pubblicità" qualsiasi forma di messaggio informativo sanitario, in qualsiasi modo diffuso, che ha lo scopo di informare il pubblico in modo riconoscibile, veritiero, corretto, trasparente sulle prestazioni professionali erogate, in forma individuale o societaria, senza utilizzare criteri visivi e simbolici propri della pubblicità commerciale.
I messaggi, inoltre, non devono contenere elementi promozionali e suggestivi.
L'Appendice dettaglia anche le fattispecie di pubblicità, precisando in particolare la nozione di "pubblicità suggestiva" (nella quale rientra ogni messaggio di natura persuasiva mediante il quale il cliente, in assenza di razionale e libera scelta, viene indotto ad una convinzione, pensiero o comportamento sulla base di un inconsapevole condizionamento di tipo psicologico ed emotivo) e "pubblicità promozionale" (nella quale rientra ogni messaggio informativo proteso ad un esclusivo scopo commerciale o di vendita o di acquisizione di clientela).

Informazione sanitaria- E' da considerare "informazione sanitaria" qualsiasi notizia utile e funzionale al cittadino per la scelta libera e consapevole di strutture, servizi e professionisti.

Social network e mezzi di messaggistica-  La Fnovi elenca i dati ("elementi costituitivi") che devono figurare in ogni comunicazione informativa, inclusi i siti web. Non fanno eccezione i social network e i mezzi di messaggistica (es FB, Instagram, Snapchat, WA, Telegram, Messenger) sui quali devono comparire alcuni dati identificativi e informazioni fra cui "gli estremi che permettono di contattare il medico veterinario o la struttura rapidamente e di comunicare direttamente ed efficacemente, anche tramite l'indirizzo di posta elettronica". Richiesta anche la "dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel rispetto delle norme vigenti".
Per le forme di pubblicità dell’informazione tramite Internet, il professionista o il Direttore Sanitario dovrà comunicare all’Ordine provinciale di iscrizione di aver attivato il sito, dichiarandone la conformità alle previsioni deontologiche e ai contenuti espressi nelle linee-guida.
Un capitolo ad hoc dell'Appendice dettaglia le modalità di utilizzo della posta elettronica, dei social network e le condizioni di utilizzo di tali mezzi nei rapporti con i clienti.

Informazioni ammesse e non- Continuerà ad essere possibile fornire informazioni sulle qualifiche e sui titoli conseguiti, che però "devono essere verificabili e a tal fine è fatto obbligo di indicare le autorità che li ha rilasciati e/o i soggetti presso i quali ottenerne conferma". Nell’indicazione delle attività svolte e dei servizi prestati dovranno invece restare escluse "le attività manifestamente di fantasia non riconoscibili dal mondo scientifico, o da pubblicazioni scientifiche e quelle di natura meramente reclamistica, che possono attrarre i clienti sulla base di indicazioni non concrete o veritiere".
Nell'indicare le caratteristiche del servizio offerto si dovrà fare riferimento a "prestazioni sanitarie che il Medico Veterinario o la struttura sono in grado di erogare con presidi o attrezzature esistenti nella struttura stessa". L'Appendice richiede di fare riferimento anche alle recenti  “Linee di indirizzo linee relative agli aspetti organizzativi, strutturali, procedurali, strumentali e di personale operativo per l’erogazione di adeguate prestazioni medico veterinarie nelle strutture per animali d’affezione”.

Quando si viola il Codice Deontologico- Nel guidare dettagliamente il Medico Veterinario all'interno del perimetro dell'articolo 51, la Fnovi esplicita le situazioni che portano invece a violazioni deontologiche. E' il caso, ad esempio, della pubblicazione di notizie che possono ingenerare aspettative illusorie, che sono false o non verificabili, o che possono procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati e, in generale, ogni pubblicazione che utilizzi criteri visivi e simbolici propri della pubblicità commerciale.
Confligge con la deontologia anche la pubblicazione di notizie che sono lesive della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli. Non ammessa la pubblicità promozionale effettuata a mezzo di sconti, coupon, offerte speciali, l’utilizzo di testimonial, campioni gratuiti, offerte on-line, banchetti/volantinaggio in luogo pubblico con evidenti finalità commerciali, ecc.

Verifica e valutazione deontologica-  Il medico veterinario iscritto all’Albo professionale o il Direttore Sanitario è responsabile di quanto riportato nel messaggio pubblicitario, della sua veridicità per quanto concerne i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. L’iscritto potrà altresì avvalersi di una richiesta di valutazione preventiva e precauzionale da presentare al proprio Ordine di appartenenza sulla rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice di Deontologico almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’attività pubblicitaria. L’Ordine provinciale, ricevuta la suddetta richiesta, provvederà al rilascio di formale e motivato parere di eventuale non rispondenza deontologica entro 30 giorni. L’inosservanza di quanto previsto dal Codice Deontologico, anche secondo gli orientamenti della presente linea-guida, è punibile con le sanzioni comminate dagli organismi disciplinari previsti dalla legge.

Appendice
Pubblicità Sanitaria: linee guida inerenti l’applicazione dell’art. 51 del Codice Deontologico dei Medici Veterinari e  della  normativa vigente in materia di informazione sanitaria