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ANIMALI NON DPA

Galenici ospedalieri: solo in struttura e ricetta nominale

Galenici ospedalieri: solo in struttura e ricetta nominale
Il Medico Veterinario può prescrivere per scorta un preparato galenico con principi attivi ospedalieri o dello specialista, identificando il paziente destinatario della terapia. Il chiarimento arriva dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (Dgsaf) che tuttavia ne ribadisce l'utilizzo solo nella struttura veterinaria: il trattamento domiciliare "non è consentito".  L'obbligo di registrazione è assolto dal sistema informativo della REV.

"Una preparazione galenica magistrale per uso veterinario può essere oggetto di scorta e - considerato che per la prescrizione di un medicinale galenico è necessario indicare il destinatario della terapia- si ritiene che la soluzione più appropriata sia l'utilizzo di una ricetta non ripetibile per scorta della struttura, in cui sia indicato il nominativo del destinatario della terapia. In sintesi, la ricetta deve essere per scorta, perchè i medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura e quelli prescrivbili solo da uno specialista, possono essere ceduti solamente alle strutture veterinarie e deve essere nominale perchè i prodotti galenici sono prescritti esclusivamente a specifico paziente".

Il chiarimento arriva dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (Dgsaf), in risposta alla Fnovi e alla Fofi che nei giorni scorsi avevano inviato una nota di proposte sulla prescrizione di preparati magistrali veterinari, non stupefacenti, negli animali non destinati alla produttori di alimenti.

Le basi normative- La risposta della Direzione ministeriale nasce dal "combinato disposto" della nuova Farmacopea Ufficiale (FU)  con i Codici comunitari dei medicinali ad uso umano e ad uso veterinario.

Cosa prevede la Farmacopea Ufficiale (FU) - I preparati magistrali a base di principi attivi che non sono riconducibili ad una categoria terapeutica presente nella Tabella 5 della FU ( che elenca i prodotti, la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista) "ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato"- scrive il Ministero.

Prescrizione ed utilizzo nella struttura- Pertanto, spiega la Dgsaf, i Medici Veterinari possono prescrivere medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa per approvigionamento per scorta; tali medicinali possono essere somministrati esclusivamente agli animali in cura. Inoltre, in base all'articolo 84 del Decreto Legislativo 193/2006 (Codice comunitario dei medicinali veterinari), i medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, possono essere ceduti - ricorrendo  le condizioni previste dall'articolo 10 (Uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti) - alle strutture veterinarie, per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime.

Trattamento domiciliare non consentito- L’utilizzo di galenici derivanti da medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura "è consentito esclusivamente nei modi e nelle sedi indicate dal comma 6 art. 84 D.lgs 193/2006  cioè all'interno della struttura e sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, e pertanto "non è consentito il trattamento domiciliare".  Non viene quindi accolta la richiesta delle due Federazioni circa la possibilità di utilizzare i preparati galenici nella terapia domiciliare.

Obblighi di conservazione- Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della prescrizione della preparazione galenica magistrale- integrata con le informazioni previste a norma di legge nel campo note- da parte del farmacista- "si ritengono assolti mediante il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza e sulla Ricetta Veterinaria Elettronica, fermo restando gli altri obblighi in materia di preparazioni galeniche, per i quali si rimanda agli altri settori competenti".

Modifica della prescrizione galenica- Rispetto alla necessità del farmacista di richiedere una modifica della prescrizione galenica qualora i principi attivi risultino irreperibili, la Dgsaf "prende atto" di quanto proposto da Fnovi e Fofi.  Le due Federazioni avevano suggerito che - nei casi in cui il medico veterinario prescriva il preparato magistrale indicando il nome comune della sostanza e la materia prima risulti non reperibile - il farmacista contatti il medico veterinario che modificherà la propria prescrizione per assicurare la tracciabilità del prodotto industriale impiegato per l’allestimento del preparato magistrale.

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