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IL TESTO

Tutela penale degli animali: pdl della senatrice Sbrana

Tutela penale degli animali:  pdl della senatrice Sbrana
Tutela diretta degli animali e non più del sentimento umano nei loro confronti. Pene inasprite, nuove fattispecie di reato e interdizione dalla professione per il Medico Veterinario. Nella proposta di legge della senatrice veterinaria Rosellina Sbrana (Lega) analogie e differenze con il ddl presentato dal M5S. Nessuna delle due proposte ha ancora iniziato l'iter parlamentare.


Pene più severe e nuove fattispecie di reato nella proposta di legge della Lega, prima firmataria la senatrice veterinaria Rosellina Sbrana. La proposta presenta analogie con il ddl Perilli, presentato da parlamentari e ministri Cinquestelle il mese scorso, fra cui l'introduzione di pene accessorie se a compiere il delitto contro gli animali è un Medico Veterinario. 

Penalmente punite le sevizie " anche di carattere sessuale" e la detenzione di animali non più solo in condizioni incompatibili con l'etologia, ma anche "con la "natura" degli animali o che siano "produttive di sofferenze".
Nel caso di condanna è sempre ordinata la confisca dell'animale maltrattato e anche degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. Sospensione da due a sei anni dell'attività (circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali) fino all'interdizione perpetua in caso di recidiva.

Pena accessoria per il Medico Veterinario- Se a commettere il reato è un Medico Veterinario, la pdl Sbrana- come il Ddl Perilli- prevede la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno.  Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è prevista l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva l'interdizione professionale e ai pubblici uffici è perpetua.

Sequestro di animali maltrattati e abbandonati- La proposta di legge della Senatrice Sbrana interviene sul codice di procedura penale e in particolare sull'affidamento degli animali sequestrati per i reati puniti dal Codice Penale -  articoli 544-ter ( maltrattamento), 544-quater (spettacoli vietati), 544-quinquies ( combattimenti)  e 727 (abbandono)-  e per quelli introdotti dalla Legge 201/2010 (traffico di animali).

Cauzione obbligatoria e affido definitivo-  Gli animali sequestrati possono essere affidati dall'autorità giudiziaria, "con decreto motivato e in via definitiva"  alle associazioni protezioniste, solo "previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato". L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale. Senza il versamento della cauzione - in favore del Fondo Unico Giustizia- gli animali non potranno essere affidati.
Se autorizzate dall'autorità giudiziaria, le associazioni possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali.
Nel caso di sentenza di proscioglimento l'imputato ha diritto di rivalersi "unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata", ma non sull'affidamento il cui decreto non perderà in ogni caso la sua efficacia.In caso di sentenza di condanna la cauzione è invece acquisita all'Erario.

Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia-  Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati sugli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: abbandono; uccisione, maltrattamenti; trasporto illecito; combattimenti.

Specie animali alloctone- È fatto divieto di importare o introdurre nel territorio nazionale, commercializzare, liberare in natura, vendere, cedere o comunque detenere a qualunque titolo specie animali e vegetali alloctone non previste dalla convenzione Cites. Il divieto non si applica ai centri di recupero di animali selvatici ed esotici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I detentori di queste specie potranno continuare a tenerli, previa denuncia ai Carabinieri Forestali (CUTFAA) e "conformemente alle linee guida emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero della salute entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge". È previsto il pagamento di 10 euro per ogni animale denunciato al CUTFAA.
Vietato, infine, far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie, sia animale che vegetale.

Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali