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IL TESTO DEL PARERE

Consiglio di Stato: norme sicurezza alimenti 'imprescindibili'

Consiglio di Stato: norme sicurezza alimenti 'imprescindibili'
Il consumatore vuole portarsi da casa il sacchetto biodegradabile per non pagare quello del punto vendita? Non glielo si può vietare a priori, ma l'esercente è tenuto a verificare che sia "idoneo" e se non lo è può vietarne l'utilizzo. Per il Consiglio di Stato le esigenze del consumatore non fanno venir meno quelle di tutela della sicurezza degli alimenti.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'utilizzo dei sacchetti di plastica monouso in caso di acquisto di frutta e verdura. Su richiesta del Ministero della Salute, la seconda sezione di Palazzo Spada ha risposto che "fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario".

Il Consiglio di Stato, organo ausiliario del Governo, ha così svolto la propria funzione consultiva, pubblicando il 29 marzo scorso un parere definitivo sulla questione dei sacchetti alimentari monouso (biodegradabili e compostabili) diventati a pagamento dal 1 gennaio 2018. In proposito si era già espressa la Direzione Generale della Sicurezza Alimentare del Ministero del Salute, con una posizione di contemperamento delle esigenze del consumatore e di tutela della sicurezza alimentare, posizione consolidata dal parere del Consiglio di Stato.

I quesiti del Ministero della Salute al Consiglio di Stato- Il parere è stato richiesto dal Ministero della Salute, che aveva posto i quesiti:
a) se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti;
b) in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentirne l’uso nei propri esercizi commerciali.

La legge che ha introdotto l'onerosità dei sacchetti- La risposta ai quesiti "deve essere rispettosa dello scopo che il legislatore si è prefisso, attraverso l’introduzione della misura che prevede la necessaria onerosità delle borse di plastica in materiale ultraleggero"- spiega il Consiglio di Stato, richiamando la Legge 3 agosto 2017,n.123-
"tenendo altresì conto delle implicazioni in tema di sicurezza dei prodotti e della connessa imprescindibile responsabilità dell’esercizio commerciale".

Il sacchetto "un bene autonomamente commerciabile"
- Il legislatore - puntualizza il parere- ha elevato le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali a prodotto che “deve” essere compravenduto. In questa ottica, la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere". La legge 123/2017 prevede infatti che "le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite".

Legittimo non acquistarli e reperirli altrove- Partendo da tale assunto, il Consiglio di Stato ha concluso  che "l’utilizzo e la circolazione delle borse in questione – in quanto beni autonomamente commerciabili – non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere. In questa prospettiva, è dunque coerente con lo strumento scelto dal legislatore la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati".

La ratio dell'onerosità del sacchetto- Il Consiglio di Stato invita a porre attenzione sul fatto che "la necessaria onerosità della busta in plastica, quanto meno indirettamente, vuole anche incentivare l’utilizzo di materiali alternativi alla plastica, meno inquinanti, quale in primo luogo la carta. Ne deriva, che deve certamente ammettersi la possibilità di utilizzare – in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizioni, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non potendosi inoltre escludere, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario".

Imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare - Peraltro, conclude Palazzo Spada,  "in considerazione dell’imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare, ciascun esercizio commerciale sarà tenuto - secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate -  alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore.

Inoltre, "in quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso", l'esercizio commerciale "può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti".

pdfTESTO_INTEGRALE_DEL_PARERE_DEL_CONSIGLIO_DI_STATO.pdf169.49 KB

Sacchetti alimentari a pagamento: il chiarimento del Ministero