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LOTTA BIOLOGICA

Specie invasive, in Parlamento le norme nazionali

Specie invasive, in Parlamento le norme nazionali
Trenta articoli per lo schema di decreto che adeguerà l'ordinamento italiano al Regolamento europeo sulle specie esotiche invasive per prevenirne l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale. Gestione e transizione in vista di divieti e sanzioni.
Presentato dal Governo al Parlamento, lo schema di decreto legislativo è all'esame delle Commissioni Agricoltura e Politiche Europee della Camera, sul filo della scadenza (16 settembre 2017) per la sua adozione. Sui tempi indicati dall'articolo 3 della legge di delegazione europea 2015 pesa anche il ritardo della Conferenza Stato-regioni, il cui parere è atteso dalle due Commissioni consultive, in particolare dalla Commissione Agricoltura dove il dibattito dovrà esaurirsi entro il 24 ottobre. L'atto del Governo è in corso d'esame anche in Senato.

Finalità- Con questo provvedimento, il Governo adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, per prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. L'obiettivo è di  ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, oltre che arginare l'impatto che queste specie possono sulla salute umana o sull'economia.
Il fenomeno delle specie esotiche invasive – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e, a volte, provocare ingenti danni economici ad attività produttive, quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali.

Spetta agli Stati membri predisporre misure, anche di emergenza, di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di cui hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, così come l’adozione di misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive. Il decreto introduce un sistema di sorveglianza, di rilevamento precoce ed eradicazione rapida, comprese le deroghe all'obbligo di eradicazione rapida. I costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di tali specie. Sono previste di sanzioni penali e amministrative per le violazioni del regolamento europeo.

Controlli veterinari- Sono previste (articolo 4) disposizioni di coordinamento con le norme dell'ordinamento vigenti in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi, che debbono essere effettuati dai posti di ispezione frontaliera. L’atto del Governo (articoli 15, 16 e 17)  attua le disposizioni relative  ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive; stabilisce  gli obblighi degli importatori, disciplinando la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliera e le dogane; contiene disposizioni in materia di misure ufficiali all'importazione.

Elenco di rilevanza nazionale- Viene istituito (articolo 5) l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in linea con quanto previsto all'articolo 12 del regolamento europeo.

Divieti- Gli esemplari delle specie esotiche invasive non possono essere introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, detenuti, allevati o coltivati, trasportati, venduti o immessi sul mercato, utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati, posti in condizione di riprodursi, rilasciati nell'ambiente (articolo 6).

Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive- Sarà il Ministero dell’Ambiente, in quanto autorità competente, ad identificare –con il supporto tecnico dell'ISPRA e in collaborazione con i Ministeri interessati, le regioni e le province autonome – i vettori che richiedono le menzionate azioni. Il Piano dovrà rispettare i ermini e dei contenuti previsti all'articolo 13 del regolamento europeo.

Permessi in deroga- Agli articoli  8 e 9, lo schema di decreto regola l'istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti e stabilisce la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria. L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria sono disciplinate dall’articolo  9 del regolamento.

Registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive e agli obblighi dei soggetti autorizzati o a cui sono stati rilasciati permessi ai sensi del provvedimento in esame. Previste inoltre disposizioni in materia di accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati. L'articolo 14 contiene norme specifiche relative ai giardini zoologici ed agli orti botanici.  Il decreto introduce anche le tariffe per la copertura delle spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti e all'espletamento dei controlli presso gli impianti autorizzati.

Denuncia e disposizioni transitorie- I detentori di esemplari di specie esotiche invasive avranno l'obbligo di farne denuncia al Ministero entro 180 giorni, al fine di accertare il numero e le specie di esemplari presenti nel territorio della Repubblica.
Sono previste disposizioni transitorie per i proprietari di animali da compagnia tenuti per scopi non commerciali, attuando quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento. Infine, i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive, acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti autorizzati, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.
  
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ATTO DEL GOVERNO 453
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive