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LEGGE CONCORRENZA

Incarico e preventivo, da domani obbligo di forma scritta

Incarico e preventivo, da domani obbligo di forma scritta
Per lo sviluppo della concorrenza e per tutelare i consumatori, le professioni regolamentate devono informare per iscritto il cliente. Lo prevede la Legge annuale per la concorrenza, in vigore martedì 29 agosto. Trasparenza anche su titoli e specializzazioni professionali.
La complessità dell'incarico-  Intervenendo sulle liberalizzazioni introdotte nel 2012 (Riforma Monti)  il comma 150 della Legge 124/2017 pone ulteriori obblighi a carico delle professioni regolamentate. I Medici Veterinari, in quanto esercenti una professione regolamentata, nel pattuire un servizio professionale erano già tenuti a rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
La novità, in vigore da domani, è che queste informazioni dovranno essere rese note al cliente "obbligatoriamente, in forma scritta o digitale".

La misura del compenso- Resta valido che la misura del compenso venga previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, ma anche in questo caso, il Legislatore lo richiede «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale»; la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

La forma scritta-Il comma 150 ha l'obiettivo di superare l'asimmetria informativa, mettendo il professionista nella condizione di illustrare (e il cliente nella condizione di conoscere)  il rapporto fra la prestazione e il suo costo finale, e al tempo stesso di evitare l'effetto sopresa, cioè che in corso d'opera, possano presentarsi situazioni impreviste (ma non sempre imprevedibili) che possono far lievitare la spesa finale in maniera del tutto inattesa e taciuta.
La forma scritta dell'informativa è stata valutata dal Legislatore come una una maggior garanzia per il cliente nella pattuizione che sta alla base del conferimento dell'incarico professionale.

Assicurazione- Fra le informazioni da rendere obbligatoriamente note al cliente in forma scritta o digitale, figurano i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. 

Sanzioni?- La Legge annuale della concorrenza non prevede sanzioni per la mancata osservanza del comma 150. La sua violazione può tuttavia configurarsi come illecito disciplinare ed espone il professionista a maggior rischio di contestazione della prestazione professionale, per la cui liquidazione il giudice potrà rifarsi al decreto parametri


Il testo del comma 150-  All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale».

Titoli e specializzazioni: trasparenza verso l'utenza

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LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Entrata in vigore: 29/08/2017