• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
ORDINANZA IN GU

Esche avvelenate: divieti e monitoraggio per altri 12 mesi

Esche avvelenate: divieti e monitoraggio per altri 12 mesi
Restano in vigore i divieti di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati. La proroga delle misure ministeriali è disposta in ragione del "persistere di numerosi episodi" di avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici. Compiti e ruoli di sindaci, cittadini, medici veterinari, Izs e autorità giudiziarie e di controllo.

Gli episodi - tutti accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali - confermano la necessità e l'urgenza di mantenere tutte le misure di salvaguardia e di prevenzione stabilite dal Ministero della Salute. L'ordinanza ministeriale "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" viene quindi reiterata a scopo di controllo e monitoraggio del  fenomeno, ma anche per consentire le prescritte azioni penali, che nel tempo hanno rappresentato un deterrente. L'adozione delle ordinanze ministeriali ha infatti reso possibile una "significativa riduzione" degli episodi di avvelenamento, dovuti a esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente.


Segnalazione al medico veterinario e diagnosi di sospetto avvelenamento- Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne deve dare  immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente.

Invio diretto all'IZS- L'Azienda sanitaria locale puo' autorizzare il medico veterinario libero professionista o il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonche' le esche o i bocconi sospetti.

Esito degli esami- Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita' competenti e al veterinario richiedente. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorita' competenti e al richiedente.

Conferma o meno del sospetto- Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono immediatamente comunicati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorita' competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all'autorita' giudiziaria.
Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorita' competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorita' giudiziaria.

Esami su esche o bocconi sospetti- Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'Istituto zooprofilattico sperimentale deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorita' competenti e all'autorita' giudiziaria.

Doveri del Primo Cittadino- Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di sospetto avvelenamento deve disporre l'apertura di una indagine. Inoltre, entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento, il sindaco deve disporre la bonifica del luogo interessato, segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e intensificare i controlli da parte delle autorita' preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

Tavolo di coordinamento in Prefettura- A livello territoriale, la gestione degli interventi è affidata ad un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto e composto - fra gli altri- da un rappresentante del Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali,  dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorioe da uno o piu' rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.

La presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di contaminazione ambientale, oltre che di danni al patrimonio faunistico, comprese le specie in via d'estinzione. L'Ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

----------------

ORDINANZA 21 giugno 2017
Proroga dell'ordinanza 13 giugno 2016, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».