• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31380

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

DDL LORENZIN

Abusivismo: due anni di carcere se muore l'animale

Abusivismo: due anni di carcere se muore l'animale
Giro di vite sull'esercizio abusivo in sanità  All'esame del Parlamento l'inasprimento della pena e misure specifiche se a commettere il reato è un professionista iscritto ad un Ordine. Reclusione a due anni se l'abuso causa la morte dell'animale. Diciotto mesi in più di carcere se riguarda animali da reddito.

L'articolo 9 del Ddl Lorenzin inasprisce le sanzioni per chi commette il reato di esercizio abusivo di una professione sanitaria. Il reato è contemplato dall'articolo 348 del Codice Penale e il disegno di legge, già nella versione approvata dal Senato aumenta la pena - da un terzo alla metà- se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria. Fra le professioni sanitarie, riconosciute dal Ministero della Salute, figura la professione di medico veterinario.
Il provvedimento- ora all'esame della XII Commissione Affari Sociali interviene anche sulle misure penali di confisca, per evitare la reiterazione del reato, prevedendo la confisca dei beni mobili e immobili utilizzati per l'esercizio abusivo, destinabili a enti pubblici per finalità sociali.
Il DDl Lorenzin modifica anche la Legge sulle professioni non organizzate  in ordini o collegi, che già esclude dal novero delle attività esercitabili quelle riservate per legge alle professioni sanitarie: la modifica esclude anche le "attività tipiche". Un emendamento depositato in Commissione prevede la soppressione di questa previsione.

La pena- Attualmente, chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro. Un emendamento depositato in Commissione, prima firmataria l'On Beatrice Brignone, propone la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Inoltre, l'emendamento prevede che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato".

Morte della persona o dell'animale- Ulteriori inasprimenti sono contemplati dall'emendamento- Brignone, nel caso in cui l'esercizio abusivo di una professione sanitaria causi la morte o lesioni colpose alla persona. E se dalla condotta abusiva deriva la morte di un animale la reclusione è di due anni. Se la condotta è compiuta su animali in allevamento o oggetto di pratiche commerciali la pena è aumentata a 18 mesi.

Professionista abusivo e concorso nel reato- Nel caso in cui a commettere il reato sia un professionista, l'emendamento Brignone prevede che la condanna venga trasmessa al competente Ordine "per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata". La pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 a 75.000 euro viene proposta "nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

Arti ausiliarie- L'emendamento Brignone modifica il  testo unico delle leggi sanitarie, prevedendo la punizione (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro) per chiunque esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie senza autorizzazione. In ambito veterinario sono riconosciute dal Ministero della Salute come arti ausiliarie le attività tecniche di maniscalco e castrino; il Ministero ha anche definito l'elenco delle attrezzature di cui possono dotarsi gli ausiliari maniscalchi e castrini, mentre con legge 175/1992 è stato vietato il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo,anche gratuito, di apparecchi e strumenti (diversi da quelli consentiti agli ausiliari riconosciuti) nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie.


Anagrafe e manifestazioni con equidi di nuovo nel ddl Lorenzin

Cancellabili dall'Albo i veterinari con condanna penale

Esche avvelenate e cani aggressivi: delega al Governo

Emendamenti alla riforma degli Ordini della sanità