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REG DI ESECUZIONE 2016/561

Titolazioni antirabbia: troppe falsificazioni ed errori

Titolazioni antirabbia: troppe falsificazioni ed errori
Troppi "errori interpretativi" e troppe "falsificazioni dei rapporti di laboratorio sui risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia". Con proprio Regolamento di Esecuzione, la Commissione ha modificato il certificato che accompagna i viaggi non commerciali di cani, gatti e furetti in ingresso da un territorio o un Paese terzo.

Per un periodo transitorio -che terminerà il 31 dicembre 2016- gli Stati membri potranno autorizzare l'entrata di cani, gatti e furetti, oggetto di movimenti a carattere non commerciale, verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 agosto 2016 conformemente al modello vigente (Allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013)
Ma dal 1 settembre 2016 si dovrà fare riferimento al modello modificato dal Regolamento di Esecuzione 2016/561.

Nel modello si fa riferimento al test obbligatorio della risposta immunitaria alla vaccinazione antirabbica con esito soddisfacente da eseguirsi su campioni di sangue prelevati da cani, gatti e furetti 'provenienti da' o di cui è previsto il 'transito' attraverso un territorio o un paese diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

"Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è opportuno ricordare ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test dovrebbero essere certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. Nel certificato sanitario dovrebbe essere inserita una nota esplicativa specifica a tal fine".

La voce concernente la data di marcatura di cani, gatti o furetti nella parte I del certificato sanitario "è stata inoltre interpretata erroneamente da taluni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli di conformità alle frontiere esterne dell'Unione".

Per evitare equivoci, tale voce viene  tolta dalla parte I del certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, per essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Nella parte II dovrà anche essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura.

Un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore delle novità, consentirà di "evitare perturbazioni dei movimenti".

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/561 DELLA COMMISSIONE- dell'11 aprile 2016
che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo