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ORDINANZA 10 FEBRAIO 2012

Avvelenamenti, De Filippo: doverosa la proroga dell'OM

Avvelenamenti, De Filippo: doverosa la proroga dell'OM
Il Sottosegretario alla salute, Vito De Filippo ha prorogato  l'ordinanza ministeriale sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. In caso di decesso animale, il proprietario è tenuto a segnalarlo alle autorita' competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento.
Si tratta dell'Ordinanza ministeriale 10 febbraio 2012, emanata dal Ministero della Salute a causa del "verificarsi di avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati,
accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente".

Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne da' immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Inoltre, il medico veterinario dovrà inviare all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle Aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio o delle imprese convenzionate.

L'Ordinanza prorogata prevede che gli Istituti che eseguano la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione; gli esiti vanno comunicati al medico veterinario che ha segnalato l'evento, oltre che al Servizio veterinario della Asl e al sindaco. In caso di accertato avvelenamento, la comunicazione dovrà essere inviata anche all'Autorita' giudiziaria.

Presso le Prefetture deve essere attivato un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del fenomeno. Al tavolo partecipano un rappresentante della provincia, i
sindaci delle aree interessate,  rappresentanti dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e  delle Forze di polizia locali oltre ad un veterinario libero professionista nominato dall'Ordine provinciale dei medici veterinari.

"Con la proroga – ha dichiarato il Sottosegretario Vito De Filippo - manteniamo il sistema di controllo del territorio garantendo la salute degli animali, ma anche dell'uomo e dell'ambiente. Il sistema di controllo – spiega De Filippo – prevede anche l'obbligo da parte dei servizi veterinari di avviare le indagini di laboratorio mentre ai Comuni è demandato il compito di circoscrivere e bonificare le aree interessate e di procedere, attraverso le forze dell'ordine, alle indagini del caso. "Era doveroso – ha aggiunto De Filippo – prorogare uno strumento che, in questi anni ha già dimostrato la sua efficacia nella salvaguardia degli animali e della salute pubblica. Auspico che le autorità territoriali sappiano garantire l'applicazione puntuale di tutte le misure previste nell'interesse della collettività". "Con l'ordinanza – ha concluso il Sottosegretario - prosegue anche l'impegno delle Prefetture nel coordinamento del tavolo permanente per il monitoraggio del fenomeno".

Le misure di prevenzione e contrasto degli avvelenamenti sono state adottate per la prima volta nel 2008 con ordinanza urgente. Con il provvedimento del 2012 le azioni di intervento sono state ulteriormente rafforzate e perfezionate, in attesa di una disciplina organica, prevista dall'articolo 19 del DDL Lorenzin (Norme varie in materia sanitaria) il cui iter è fermo al Senato. Fra le proposte emendative già presentate all'articolo 19, figura la proposta di integrare la lettera l) che prevede la "possibilità di effettuare operazioni di derattizzazione, previa autorizzazione del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche, quando particolarmente minacciate da ratti". L'integrazione proposta dall'emendamento suggerisce "la possibilità di derogare alle prescrizioni definite in base ai due commi precedenti purché siano adottate le opportune misure di mitigazione del rischio per specie non bersaglio e siano utilizzate esche rodenticide a bassa persistenza ambientale".

Il fenomeno ha risvolti di sanità pubblica e ambientali: la presenza di veleni o sostanze tossiche rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, a causa della contaminazione ambientale e di danni al patrimononio faunistico. Pertanto l'Ordinanza dispone il divieto generale di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; e' vietato, altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.