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DDL LORENZIN E PDL 2281

Abuso di professione: tutte le proposte di modifica del CP

Abuso di professione: tutte le proposte di modifica del CP
Sanzioni penali più elevate. Al vaglio ulteriori inasprimenti se l'abuso è commesso in sanità. Pressing degli Ordini per sbloccare l'iter. Ora le modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale sono assegnate alla Commissione Giustizia. Tutte le proposte in Parlamento, dal DDL Lorenzin alla pdl 2281.

Dopo l'approvazione in Senato, la proposta di legge che inasprisce le sanzioni penali per chi esercita abusivamente una professione sanitaria approda alla Camera. Ci sono volute parecchie settimane prima che la 'navetta' parlamentare traghettasse la pdl 2281 dal Senato a Montecitorio. Il

Pdl 2281- La proposta di legge - approvata all'unanimità dall'Assemblea di Palazzo Madama ai primi di aprile- interviene anche sul testo unico delle leggi sanitarie per inasprire le sanzioni a carico delle arti sanitarie ausiliarie, in caso di esercizio sprovvisto di titoli, e quelle a carico delle farmacie per detenzione di medicinali scaduti o guasti.
Le modifiche al Codice Penale sono finalizzate a contrastare l'esercizio abusivo di tutte le professioni per le quali è richiesta l'abilitazione di Stato e l'iscrizione all'Ordine; specifiche penalità sono previste se l'abuso è commesso in ambito sanitario:

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

DDL Lorenzin- Analoghe previsioni sono contenute nel DDL Lorenzin- di cui è stato recentemente proposto lo "spacchettamento". Le misure sull'abuso di professione (articolo 5) sono state fatte rientrare nel pacchetto di articoli che avranno una corsia legislativa prioritaria. Esse riguaradano esclusivamente le professioni medico-sanitarie.
Art. 5. (Esercizio abusivo della professione sanitaria)
1. All'articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Se l'esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
2. All'articolo 240 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:
«1-ter) dei beni mobili e immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere il reato di cui all'articolo 348»;
b) al terzo comma, le parole: «dei numeri 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 1, 1-bis e 1-ter»;
c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica», sono sostituite dalle seguenti parole: «Le disposizioni dei numeri 1-bis e 1-ter del comma precedente si applicano».

3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito il seguente:
«Art. 86-ter. - (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria) -- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».