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SPESE VETERINARIE

Detrazioni fiscali: o il riordino o la riduzione automatica

Detrazioni fiscali: o il riordino o la riduzione automatica
La Legge di Stabilità interviene sulle detrazioni fiscali. Entro il 31 gennaio dovrà essere emanato il decreto di razionalizzazione oppure scatterà la riduzione percentuale progressiva automatica: dal 19% al 18% (spese 2013) e al 17% (spese 2014). Il vantaggio fiscale effettivo scenderebbe da 49 a 43 euro.

Forse non saranno sacrificate, ma di certo le detrazioni fiscali subiranno una riduzione. Le  spese veterinarie, incluse quelle per i medicinali, sono oggi fra quelle ammesse alla detrazione di imposta del 19%, insieme a  molte altre di cui gode la maggioranza dei contribuenti italiani. Ma potrebbero essere tagliate già con la prossima dichiarazione dei redditi.

Il riordino- previsto dai commi 575 e 576 della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013)-  dovrà essere adottato per decreto  entro il 31 gennaio 2014. E se così non fosse, scatteranno automaticamente i tagli alle detrazioni fiscali. Il  taglio ipotizzato è di un punto percentuale, quindi le detrazioni al 19% diventerebbero 18% già per l'anno di imposta 2013, quindi con effetto retroattivo, andando contro i principi dello Statuto del contribuente. Ma sarà un taglio progressivo visto che la percentuale potrebbe nuovamente scendere al 17% nel 2015.

Non è la prima volta che le detrazioni delle spese veterinarie finiscono nel mirino delle leggi finanziarie. Già la manovra correttiva del 2011 aveva stabilito che tutte le agevolazioni fiscali venissero ridotte del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014.  Eppure, nel 2009, il Governo si era impegnato ad innalzare, in modo significativo, il limite della detrazione d'imposta per le spese veterinarie, un limite che si rivela sempre più economicamente inadeguato. Il vantaggio fiscale effettivo scende a 46 euro nel primo anno di eventuale riduzione automatica e a 43 euro nel secondo anno, pari a 0,12 centesimi di agevolazione fiscale al giorno.


I commi 575 e 576 della Legge di Stabilità 2014
575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilita' dall'imposta lorda e' riconducibile al citato
articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

La detraibilità delle spese veterinarie e dei medicinali veterinari in base alle disposizioni vigenti

In base al Testo Unico delle imposte sui redditi, le spese veterinarie sono detraibili. La detrazione d'imposta è del 19%, con una franchigia di 129,11 euro e un importo massimo di 387,34 euro. Lo sconto arriva fino a 49 euro, dichiarando la spesa nel quadro E del modello 730 (la detrazione va indicata nei righi E17 – E19). Il limite riguarda tutte le spese veterinarie sostenute, comprese quelle per medicinali prescritti e  indipendentemente dal numero di animali posseduti ( per ogni contribuente c’è una sola detrazione spettante).
Non sono detraibili invece le spese per l'acquisto di mangimi speciali, così come non risultano detraibili i medicinali veterinari vendibili senza ricetta e quelli acquistati presso negozi di animali, come ad esempio i disinfestanti per uso esterno o gli antiparassitari.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.55/E del 2001 ha specificato che la spesa può essere detratta anche da colui che sostiene la spesa per un animale, anche se non ne è il diretto proprietario.

Con decreto del Ministero delle finanze sono state individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese. Si tratta del D.M. 6 giugno 2001, n. 289 del Ministero delle Finanze "Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta". In tale regolamento viene specificato che la detrazione d'imposta del 19% spetta per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Lo stesso D. M. n. 289 del 2001 stabilisce che "La detrazione d'imposta non compete, in ogni caso, per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite".

I documenti giustificativi della detrazione sono rappresentati dalle fatture fiscali rilasciate dal veterinario. Per i medicinali prescritti dal veterinario è ammissibile lo scontrino parlante, anche se non è espressamente richiamato nella normativa. Va comunque conservata la copia della ricetta del veterinario con la prescrizione del farmaco.