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DDL LORENZIN

Perchè una riforma degli Ordini della Sanità

Perchè una riforma degli Ordini della Sanità
E' una "operazione di ammodernamento". Lo spiega il Ministero della Salute nella relazione illustrativa del Ddl Lorenzin. "Per la loro specificità, le professioni sanitarie "richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità, a tutela del diritto costituzionale della tutela della salute".

Il Capo II (Professioni sanitarie) del Disegno di legge approvato il 17 dicembre dal Consiglio dei Ministri, contiene 9 articoli di riordino della disciplina degli Ordini sanitari. L'articolato riscrive, per storicizzarlo, il Decreto Legislativo 233 del 1946. Si tratta di una "riforma organica",  allo scopo di rendere, in maniera immediata, il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità anche nell'interesse dei cittadini utenti". Sullo sfondo della riforma, "una dimensione globalizzata", e un esplicito riferimento alla Direttiva Qualifiche 2005/36/CE, recentemente innovata dalle istituzioni europee con la previsione di un sistema di allerta per comportamenti non coerenti con la deontologia professionale.

La relazione illustrativa sottolinea che il Ministero della Salute "non propone l'istituzione di nuovi enti pubblici", ma "adegua la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute in riferimento al
loro funzionamento interno". Quindi, dal Ddl Lorenzin "non scaturisce alcuna proliferazione di altri enti pubblici che possa dare adito ad effetti emulativi". Di seguito le principali innovazioni come presentati nella relazione ilustrativa e nel Capo II del DDl Lorenzin.

Assetti territoriali  e federazioni regionali- Si sostituiscono i primi tre Capi del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946, prevedendo che gli ordini, in ragione dei nuovi assetti territoriali così come recentemente delineati, sono costituiti in ogni provincia o città metropolitana ovvero, che il Ministero della salute, su proposta delle Federazioni nazionali d'intesa con gli ordini interessati, possa disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime. Il Ddl Lorenzin interviene sugli organi, disciplinandone la composizione e le relative funzioni anche con la previsione dell'istituzione di federazioni di livello regionale.

Organi sussidiari dello Stato esclusi dalla spending review- Si dispone che tali enti pubblici non economici, sono organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, ai quali, tuttavia, non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute.

Ruoli e compiti degli Ordini delle professioni sanitarie - Promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dell'esercizio professionale, la qualità tecnicoprofessionale, la valorizzazione della funzione sociale delle professioni, la salvaguardia dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.
Tra i compiti assegnati ai predetti enti figurano la tenuta e la pubblicità degli albi delle rispettive professioni e la verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale, la promozione, l'organizzazione e la valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo di tutti i professionisti iscritti, ai fini della certificazione del mantenimento dei requisiti professionali - includendo anche crediti formativi acquisiti anche all'estero - la valutazione delle attività di formazione continua, il rafforzamento dei codici deontologici, la trasparenza della comunicazione.

Modifiche ai procedimenti disciplinari -  Si prevede l'istituzione di specifici organi disciplinari e la definizione di idonee procedure a garanzia dell'autonomia e terzietà del giudizio disciplinare. Ciò comporta la separazione della funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi uffici istruttori di albo cui partecipa oltre agli iscritti all'uopo sorteggiati, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della salute, la definizione delle modalità di partecipazione, con funzioni meramente consultive, e pertanto non suscettibili di produrre effetti distorsivi, degli ordini e dei relativi compiti, nelle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni,ferme restando le competenze in capo allo Stato e alle Regioni, il concorso alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Commissione disciplinare di Albo - I rappresentanti di Albo eletti si costituiscono come Commissione disciplinare di Albo con funzione giudicante. E' istituito l'Ufficio istruttorio nazionale di Albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi Uffici Istruttori Regionali e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Alla Commissione di Albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione gli Ordini; b) esercitare il potere disciplinare. Contro i provvedimenti adottati è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 
Alle Commissioni di Albo spettano le seguenti attribuzioni: a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo della professione; b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione; c) dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dallo Statuto; e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione.

Uffici istruttori di Albo- Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali separano, nell'esercizio della funzione disciplinare a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni Regione vengono costituiti Uffici istruttori di Albo, composti da un numero compreso tra 5 e 11 iscritti sorteggiati tra i componenti delle Commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Nel caso di Regioni con un solo ordine professionale o delle Province Autonome sono costituiti, rispettivamente, Uffici istruttori interregionali o interprovinciali. Gli Uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del Presidente della competente Commissione disciplinare, o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli Uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio Albo di appartenenza;

Cancellazione dall'Albo professionale - La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita del godimento dei diritti civili; b) di accertata carenza dei requisiti professionali; c) di rinnuncia all'iscrizione; d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto; e) di trasferimento all'estero. La cancellazione, tranne nei casi di rinuncia, non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.

Organi, durata e statuto- Il provvedimento detta disposizioni transitorie per gli Ordini e i relativi organi in carica all'entrata in vigore della presente legge, stabilendo la loro permanenza in carica fino alla
scadenza del proprio mandato e rinviando per le modalità del successivo rinnovo alle disposizioni come modificate dal presente articolo, nonché ai regolamenti attuativi da adottarsi con decreto del
Ministro della salute, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si dispone, altresì, che i Consigli nazionali delle federazioni nazionali provvedano ad approvare i relativi statuti per definirne l'organizzazione e il funzionamento.

Attuazione per via regolamentare- All'attuazione delle disposizioni riguardanti gli organi delle Federazioni nazionali si provvede entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute, previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimersi entro 90 giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano: a) le norme relative all'elezione degli organi – ivi comprese le Commissioni di Albo -, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli Organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali; b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli ordini; c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi; d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e Federazioni; e) l'istituzione delle assemblee dei Presidenti d'Albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate; f) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale.