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VETERINARIOGARANTE

Criteri per la protezione degli animali da laboratorio

LabcareorEntreranno in vigore il 4 settembre i criteri per la Direttiva 2010/63. Tempi stretti per il decreto attuativo. Ma dovrà anche rispettare la legislazione UE. Nel recepimento 'all'italiana', criteri più restrittivi non ammessi dalla Direttiva stessa. Commento del Presidente FNOVI. La sperimentazione animale in campo medico veterinario.
Il Parlamento- in ritardo sui tempi di recepimento e sotto infrazione comunitaria- ha approvato il recepimento della Direttiva 63/2010, dettando i criteri a cui dovrà attenersi il Ministero della Salute nell'emanazione del decreto legislativo attuativo. In ambito nazionale, il recepimento porterà al superamento dell'assetto normativo indicato nel Decreto Legislativo 116/1992. I criteri approvati sono in parte una ripetizione di disposizioni già previste dalla Direttiva 2010/63, frutto di 10 anni di consultazioni internazionali con tutte le parti in causa; altri criteri sono invece più restrittivi e non ammessi dalla Direttiva UE in quanto tardivi.

Il ruolo del medico veterinario - Un decennio dopo il D.lvo 116, la Commissione Europea ha innalzato i criteri di tutela dell'animale utilizzato per fini scientifici, innalzando - in parallelo- il ruolo del medico veterinario, prevendendo che siano rese  disponibili "in permanenza" le necessarie cure veterinarie. E che "all'interno di ciascun stabilimento vi sia un membro del personale responsabile della cura e del benessere degli animali", ruolo di preminente ed esclusiva competenza del medico veterinario. E' un medico veterinario a "limitare il più possibile la sofferenza dell'animale", ad esprimere un parere sull'opportunità di riutilizzo di un animale o di soppressione, ad esprimersi sul reinserimento o reintroduzione dell'animale in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla specie . E' un "veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio" a fornire "consulenza sul benessere e il trattamento degli animali". Un ruolo e una serie di competenze esclusive sottolineate sul Sole 24 Ore Sanità dal Presidente della FNOVI, Gaetano Penocchio.

Atti medici di esclusiva competenza del medico veterinario -  "Un recepimento che indebolisse la titolarità del medico veterinario- scrive Penocchio sul Sole Sanità a proposito di protezione dell'animale impiegato a fini scientifici- comprometterebbe il suo benessere; ogni ritardo nel recepimento ritarda questa garanzia per l'animale. Ogni atto medico veterinario sull'animale, anche a maggior ragione se da laboratorio, è competenza esclusiva del medico veterinario. Indicazioni normative che andassero in direzione diversa potrebbero contrastare con il codice penale, che punisce l'esercizio abusivo della professione di medico veterinario". Per il Presidente FNOVI il medico veterinario "è il punto di riferimento" per la salute e il benessere degli animali "in tutte le fasi della ricerca", compresa "l'effettiva necessità degli animali vivi, fino alla valutazione e conclusione delle sperimentazioni".

Aree di utilizzo in veterinaria- A fianco degli studi biologici di base che rappresentano l'area maggiore di utilizzo degli animali da laboratorio (c.ca 421mila studi all'anno), si collocano: la ricerca e sviluppo di prodotti e apparecchi per l'odontoiatria, la medicina umana e la medicina veterinaria (200mila studi/anno), la produzione e il controllo di qualità di prodotti e apparecchi per medicina veterinaria (c.ca18mila studi/anno), studi tossicologici e prove di innocuità, anche di prodotti e apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (c.ca 69mila/anno). (Dati Ministero della Salute, anno 2011)

Le specie utilizzate- Topi e Ratti- nell'ultimo triennio contabilizzato dal Ministero della Salute (2009-2011) - sono rimasti stabili attorno ai 500mila/anno, confermandosi le specie più utilizzate in assoluto. Dimezzato il ricorso ai cani, sceso a zero esemplari il ricorso ai gatti. Sono gli uccelli (c.ca 33mila) a rappresentare la specie più utilizzata dopo ratti e topi, seguita dai pesci (c.ca 30mila). Complessivamente il triennio ha visto una progressiva riduzione del numero di animali di circa 120mila unità, anche grazie al ricorso di metodi alternativi individuati dalla ricerca biomedica e validati dall'autorità europea.

I citeri di recepimento nell'art. 13 - Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (link alla GU)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;
b) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformita' ai principi della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita';
c) considerare la necessita' di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia gia' stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravita' delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessita' della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari; g) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice penale;
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio;
l) destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni gia' assunti a
legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonche' adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per l'autorita' competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.
2. Nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.