• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
PNAA

Potenziamento del controllo ufficiale in allevamento

Potenziamento del controllo ufficiale in allevamento
Seguendo le raccomandazioni degli ispettori europei (FVO), il Ministero della Salute ha modificato il Piano Nazionale dei controlli sull'Alimentazione Animale. Correzioni e integrazioni in un Addendum diffuso ai Servizi Veterinari regionali e alle autorità competenti. Riepilogate in 18 punti le modifiche. Individuati i criteri per attribuire un livello di rischio agli allevatori. 
Il potenziamento del controllo ufficiale nelle aziende zootecniche è una delle modifiche apportate dal Ministero della Salute al PNAA, il PIano 2012-2014 riguardante i controlli ufficiali sull'alimentazione animale. Le variazioni al Piano sono riepilogate nell'Addendum 1/2013, approntato dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari in seguito alle raccomandazioni dell'FVO. 

Come previsto dalla normativa comunitaria, gli Stati Membri devono garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata. A tale fine è necessario tenere conto:
a) dei rischi identificati associati con i mangimi, con le aziende del settore, con l'uso dei mangimi o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi;
b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore dei mangimi per quanto riguarda la conformità alla normativa;

Considerata inoltre la necessità di completare la categorizzazione in base al rischio degli OSM, si è ritenuto opportuno fornire uno strumento di facile adozione, al fine di individuare le priorità di controllo nelle aziende zootecniche. Una apposita tabella (Criteri per attribuire un livello di rischio agli allevatori) permette, tramite la somma dei valori assegnati per la presenza o meno di fattori di rischio, di collocare l'azienda in uno dei 3 livelli di rischio (alto, basso e medio), in base ai quali modulare la frequenza ispettiva."

L'indice delle modifiche al PNNA conta 18 punti per altrettanti aspetti del Piano, dall'aggiornamento della normativa di riferimento alle competenze. A quest'ultimo proposito le Regioni e le P.A. devono assicurare che sia i funzionari addetti al controllo ufficiale che gli operatori del settore dei mangimi siano formati relativamente all'analisi dei pericoli legata alle varie materie prime utilizzate ed ai mangimi finiti prodotti, alle problematiche e ai pericoli del carry-over e della contaminazione crociata, e al monitoraggio delle sostanze indesiderate. L'attività di formazione svolta dovrà essere comunicata al Ministero della Salute attraverso la relazione annuale e sarà oggetto di verifica in sede di Audit.

L'Addendum modifica le previsioni del Piano anche sulla programmazione delle attività, i sopralluoghi ispettivi e l'autocontrollo, l'anagrafe delle imprese e i controlli  ai fini della profilassi della BSE. A quest'ultimo riguardo - stante il Regolamento (UE) n. 56 del 13 gennaio 2013, entrato in applicazione il primo giugno 2013 - il Ministero ritiene opportuno inserire il seguente paragrafo: "Si richiama l'attenzione sulla rimozione dei divieti di utilizzo di farine animali derivate da non ruminanti per l'alimentazione dei pesci di acquacoltura. Infatti, a partire dal 1 giugno 2013, entrerà in applicazione il Reg (UE) 56/2013 del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Pertanto a partire da tale data sarà permessa l'alimentazione dei pesci con proteine animali ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine".

Per quanto attiene al controllo degli Additivi e dei Principi Farmacologicamente Attivi", l'Addendum 1/2013 ricorda che l'OSM, che ha la responsabilità primaria di non immettere sul mercato prodotti non conformi, dovrà  garantire ciò adottando la o le misure che ritiene opportune in relazione alla propria tipologia produttiva, di impianto e relativo livello di carry over rilevato per i principi attivi utilizzati. L'OSM, ad esempio, può adottare varie strategie, tra le quali: linee separate, eliminazione del mangime contaminato, sequenze di produzione, prove analitiche che dimostrano un carry over a livelli accettabili, flushing etc... Dell'efficacia di dette procedure, dovrà essere data sempre evidenza all'autorità competente, ad esempio tramite opportune metodiche di validazione in grado di dimostrare che la misura adottata è capace di raggiungere lo scopo."

L'Addendum prevede anche modifiche di tipo documentale come la modifica del verbale di prelievo. il cui modello viene unificato a  quello presente sul sistema informativo SINVSA. Modificato anche il verbale check-list delle
ispezioni con l'aggiunta delle specifiche necessarie per valutare l'applicazione del Regolamento (CE) n. 767/2009 in tema di etichettatura e del Reg.(UE) 225/2012 sul monitoraggio obbligatorio.

I controlli vengono adeguati alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, pertanto andrà verificata la presenza del documento di valutazione dei rischi da agenti fisici, chimici e biologici (D.Lvo. n. 81/2008, art. 17 comma 1 let. a, art. 28 e art. 29 comma 1) nella classificazione dei mangimifici in base al rischio.

Una versione consolidata del PNAA 2012-2014 integrato con l'Addendum 1/2013, sarà fornita dalla direzione ministeriale di Sanità Animale.

pdfADDENDUM_1-2013.pdf298.77 KB