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EPIDEMIOSORVEGLIANZA

Ordinanza: una sezione degli equidi nella BDN zootecnica

Ordinanza: una sezione degli equidi nella BDN zootecnica
Come preannunciato dal Ministro della Salute durante l'allerta-horsegate, gli equidi avranno una loro "anagrafe sanitaria". I dati di identificazione saranno immessi in una apposita sezione della Banca Dati Nazionale Zootecnica.Il Ministero della Salute ha rilevato la necessita' di garantire una maggiore disponibilita' dei dati anche ai fini dell'epidemiosorveglianza.
Lo prevede l'Ordinanza ministeriale 1 marzo 2013 Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.85 del 11-4-2013.
La Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, viene integrata da una sezione per l'identificazione degli equidi ai fini sanitari, "al fine di garantire la tutela della sanita' e del benessere degli equidi, nonche' i connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare".

La sezione degli equidi " è aggiornata dai dati inseriti nella banca dati dell'anagrafe equina di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 200, gestita temporaneamente dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA), recuperati tramite meccanismo di cooperazione applicativa, e dalle informazioni che il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio ed i proprietari degli equidi sono tenuti a fornire alla sezione stessa, ai sensi della presente ordinanza".

Il Ministero della Salute ha rilevato la necessita' di garantire una maggiore disponibilita' dei dati contenuti nell'anagrafe degli equidi ai fini dell'epidemiosorveglianza, anche alla luce delle recenti emergenze di carattere sanitario che hanno coinvolto la specie equina (anemia infettiva, West Nile disease, morbo coitale maligno), e di offrire le garanzie indispensabili per gestire correttamente dette emergenze".

Alla base del provvedimento ministeriale c'è anche la raccomandazione della Commissione Europea del 19 febbraio 2013 (2013/99/UE) che ha previsto che ciascuno Stato membro attui un piano di controlli ufficiali sia sui prodotti alimentari commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine, sia sulle carni equine per rilevare la presenza di residui di fenilbutazone.

La mancanza di identificazione, inoltre, espone gli equidi al concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animali con la possibilita' di essere sottoposti a maltrattamenti.

Considerati tutti questi aspetti, si è reso  necessario e urgente " rendere disponibili ai servizi veterinari ufficiali tutti i dati relativi all'identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi al fine di consentire la tutela della sanita' e del benessere degli equidi, nonche' dei connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare".

Le nuove norme sono in vigore da oggi e saranno vigenti per 12 mesi.

pdfSCHEDA_DI_IDENTIFICAZIONE_EQUIDE.pdf139.26 KB