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RISOLUZIONE

Sperimentazione animale: 4 impegni per il Ministero

Sperimentazione animale: 4 impegni per il Ministero
La Commissione Sanità del Senato impegna il Ministro della salute a quattro azioni per evitare il vuoto legislativo sull'impiego di animali a fini scientifici. Chieste linee guida al Ministero sull'anestesia e una comunicazione entro il 31 dicembre alla Commissione Europea sulle disposizioni più rigorose vigenti in Italia. Informativa periodica sull'obiezione di coscienza.
Si tratta della risoluzione Poretti-Rizzi, proposta per superare l'empasse del mancato recepimento della Direttiva 2010/63, risoluzione sulla quale si è espresso favorevolmente il Presidente Antonio Tomassini.
Se approvata, la risoluzione impegna il Ministro della Salute a:

1) a comunicare alla Commissione europea entro il termine previsto del 31 dicembre 2012, il mantenimento di disposizioni più rigorose in riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2010/63/UE, riguardo al divieto assoluto di utilizzo di animali randagi per fini sperimentali e di esecuzione di interventi che rendano afoni gli animali nonché il loro utilizzo, disposizioni giù contenute nelle vigenti legge 14 agosto 1991, n. 281 e decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

2) ad emanare apposite linee guida ministeriali, in linea con quanto previsto dalle Direttive europee, circa l'obbligo di somministrazione di anestesia agli animali, in caso di sperimentazioni potenzialmente dolorose;

3) a comunicare alla Commissione europea il sostegno alla posizione del nuovo Commissario alla protezione della salute e alla tutela dei consumatori a favore del mantenimento del divieto previsto per l'11 marzo 2013, secondo la direttiva 76/768/CEE "protezione degli animali utilizzati a fini cosmetici" come modificata dalla direttiva 2003/15/CE, recepita con decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, per i test su animali di materie prime cosmetiche, riguardo i test di tossicità da uso ripetuto, tossicità riproduttiva e tossicocinetica, e l'importazione da Paesi extra UE di ingredienti per cosmetici testati su animali;

4) a far realizzare dalle Università e dagli altri stabilimenti utilizzatori di animali per esperimenti una informativa periodica su base annuale ai propri studenti, docenti, ricercatori in merito alla opportunità di obiezione di coscienza alla sperimentazione su animali prevista dalla legge 12 ottobre 1993, n. 413.

La risoluzione che sarà approvata in una prossima seduta prende atto che il  recepimento delle Direttive europee con la Legge comunitaria 2011, "giace ormai da mesi nella Commissione di merito senza evidenti possibilità di approvazione nel corso della presente legislatura, esponendo il nostro Paese al rischio di eventuali sanzioni europee". L''approvazione dell'articolo 14- causa del blocco legislativo-  diversamente dall'attuale normativa nazionale, sarebbe intervenuto sull'obbligo di somministrazione di anestesia agli animali, in caso di sperimentazioni potenzialmente dolorose, come ricordato anche dal parere espresso il 29 febbraio 2012 dalla Commissione Igiene e sanità alla Commissione Politiche dell'Unione europea. In quella occasione, la Commissione si erà così pronunciata: "E' apprezzabile che, all'articolo 14 - che reca specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici - i divieti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 integrino positivamente la direttiva 2010/63/UE. Si rileva altresì, con favore, che il divieto di cui alla lettera f) appare più generale e restrittivo rispetto alle norme in materia di anestesia ed analgesia poste dalla direttiva 2010/63/UE e dall'attuale disciplina interna, rendendola obbligatoria in tutti i casi in cui è possibile un suo utilizzo secondo la farmacopea europea. È infine opportuno definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, istituendo un sistema di ispezioni adeguato e un registro telematico per la verifica dei risultati della ricerca.".