• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31274
RISOLUZIONE UE

Benessere al trasporto: scienza, controlli e sanzioni

Benessere al trasporto: scienza, controlli e sanzioni
La risoluzione approvata dal Parlamento Europeo chiede un rafforzamento delle norme, puntando su ispezioni e sanzioni per i trasgressori. La Commissione assicuri più ispezioni a campione senza preavviso dell'Ufficio alimentare e veterinario. Il limite delle 8 ore non ha basi scientifiche. Definire meglio la non idoneità al trasporto e i macelli locali.

Il numero di animali trasportati all'interno dell'UE è cresciuto notevolmente nel quinquennio 2005-2009: dell'8% per i bovini, del 70% per i suini e del 3% per gli ovini, e che solamente per gli equini si è registrata una diminuzione del 17%.

Migliorare le condizioni di benessere è l'obiettivo di una risoluzione votata la scorsa settimana dagli Eurodeputati e ora disponibile nella versione approvata. Si tratta della risoluzione del polacco Janusz Wojciechowski (ECR, PL), accolta a larghissima maggioranza (555 voti a favore, 56 contro e 34 astensioni).

Macellazione più vicina e macelli locali
Il documento approvato ritiene, in linea di principio, che gli animali debbano essere macellati il più vicino possibile al loro luogo di allevamento e sottolinea che la legislazione dell'UE in materia di igiene, nel garantire il più elevato livello di protezione per i consumatori, non dovrebbe inutilmente ostacolare lo sviluppo di macelli e stabilimenti di trasformazione su ridotta scala regionale o mobili. La risoluzione invita inoltre la Commissione a fornire una chiara definizione di macelli locali.

Il limite delle otto ore non ha basi scientifiche
La risoluzione riconosce la dichiarazione scritta 49/2001 del Parlamento europeo che sostiene la limitazione della durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione, che non deve superare le 8 ore, ma riconosce che tale richiesta non si basa su elementi scientifici.

Più della durata contano le strutture dei veicoli
Il benessere dell'animale durante il trasporto in alcuni casi dipende maggiormente dalle adeguate strutture del veicolo e dalla corretta gestione degli animali, come documentato dall'opinione dell'EFSA del dicembre 2010.

Eccezioni al limite delle 8 ore
La risoluzione insiste che sia nuovamente presa in considerazione la limitazione della durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione, che non deve superare le 8 ore, considerando i tempi di carico salvo eccezioni dovute alle condizioni geografiche nelle regioni ultraperiferiche, a reti stradali scarse, a luoghi remoti o alla possibilità, comprovata da ricerche scientifiche, di viaggi più lunghi per alcune specie animali, a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali; sottolinea che dovrebbe essere possibile estendere la durata del trasporto in caso di ritardi imprevisti (ingorghi del traffico, guasti, incidenti, deviazioni, forza maggiore, ecc.), a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali e dopo aver preso in considerazione tutte le alternative disponibili;

Adeguamento delle norme alle evidenze scientifiche
Il documento invita la Commissione, alla valutazione di tutti i costi economici, ambientali e sociali sostenuti per il trasporto degli animali; la legislazione sul benessere degli animali in linea di principio si deve basare sulla scienza, perciò la Commissione è invitata ad aggiornare le norme sul trasporto degli animali in riferimento ai vuoti esistenti tra la legislazione e le ultime evidenze scientifiche come indicato dall'EFSA;

Controlli attraverso i dati satellitari in tempo reale
La risoluzione non legislativa approvata dal Parlamento Europeo accoglie con favore la notizia dell'introduzione di un sistema di navigazione per il monitoraggio dei trasporti di animali, ma deplora tuttavia il fatto che esistano grandi differenze nell'attuazione tra gli Stati membri e che in generale tale sistema sia utilizzato solo in misura limitata per il controllo dei suddetti trasporti. Il Parlamento Europeo chiede quindi alla Commissione di presentare prima del 1° gennaio 2014 proposte legislative per il controllo e la raccolta dei dati attraverso la navigazione satellitare, sulla base del caricamento dei dati in tempo reale.

Tecnologie per il benessere animale
Il Parlamento europeo invita la Commissione a intraprendere ricerche su come tecnologie esistenti e nuove possano essere applicate ai veicoli per il trasporto di bestiame vivo al fine di regolare, monitorare e registrare temperatura e umidità, elementi fondamentali per il controllo e la protezione del benessere delle specifiche categorie di animali durante il trasporto, in linea con le raccomandazioni dell'EFSA.

Ispezioni uniformi, più controlli veterinari a campione
Il documento evidenzia che le ispezioni devono essere effettuate uniformemente in tutta l'Unione e devono riguardare una percentuale adeguata degli animali trasportati ogni anno nei singoli Stati membri, al fine di garantire e preservare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza in seno all'UE; invita inoltre la Commissione ad aumentare il numero di ispezioni a campione senza preavviso dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) riguardanti il benessere degli animali e il trasporto degli animali; ritiene che i diversi metodi di raccolta dei dati e i diversi meccanismi di controllo rendano difficile stabilire un quadro preciso della conformità per ciascun Stato membro; invita pertanto la Commissione ad adottare una struttura di comunicazione più armonizzata e ad analizzare ulteriormente i dati provenienti dalle relazioni di ispezione dell'UAV e dalle risposte degli Stati membri in relazione al loro Piano di controllo nazionale pluriennale (MANCP); il PE esorta inoltre la Commissione ad assicurare che i controlli veterinari sugli animali trasportati siano eseguiti al termine del trasporto stesso;

Superare le difformità interpretative e applicative
Il PE rileva con preoccupazione che, nei singoli Stati membri, esistono differenze significative nell'interpretazione delle norme, poiché tali differenze sono in contrasto con gli intenti del regolamento e alterano la concorrenza; invita pertanto la Commissione a pubblicare gli opportuni chiarimenti e documenti di orientamento in merito al regolamento, al fine di prevenire un'interpretazione arbitraria delle sue disposizioni; eventuali carenze nell'attuazione sono spesso il risultato di norme di legge che non sono attuabili nella pratica o sono incompatibili con la legislazione nazionale; invita la Commissione a verificare il regolamento esistente al fine di individuare simili incompatibilità;

Troppa tolleranza verso le infrazioni
Gli Eurodeputati rilevano con preoccupazione che alcuni Stati membri sono pronti a tollerare casi di violazione flagrante del regolamento, quali, ad esempio, programmi di viaggio impossibili da realizzare, veicoli sovraccarichi e spazi inadeguati.

Sanzioni efficaci- relazione entro il 1 luglio 2013

La risoluzione chiede agli Stati membri di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione al regolamento, a norma dell'articolo 25; richiama l'attenzione sui diversi livelli di sanzioni e multe per la stessa infrazione negli Stati membri e invoca una maggiore armonizzazione delle sanzioni nell'UE per garantire una migliore applicazione del regolamento; chiede che la Commissione presenti anteriormente al 1° luglio 2013 una relazione che analizzi le sanzioni per le gravi violazioni contro il benessere degli animali nel trasporto su strada di tutti gli Stati membri, paragonabile alla sua relazione sulle sanzioni nel quadro delle norme in materia sociale nel trasporto su strada ;
Il PE invita la Commissione a intraprendere azioni giudiziarie e a imporre sanzioni anche nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento.

Collaborazione alle frontiere
Le autorità di frontiera di tutti gli Stati membri devono collaborare e condividere le informazioni riguardanti il trasporto transfrontaliero degli animali;

Da chiarire la definizione di animali non idonei
La definizione di responsabilità del trasporto di animali non idonei non è sufficientemente chiara per garantire che gli animali non idonei al trasporto non vengano trasportati, mentre le persone sanzionate non sono necessariamente nella posizione di evitare il trasporto;