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PROFESSIONI

NUOVI PRINCIPI FONDAMENTALI PER L’ INTRAMURARIA

3DoctorsModifiche ai principi fondamentali in materia di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria. La prossima settimana il Ministro della Salute presenterà al Consiglio dei ministri le nuove regole dell’intramoenia. Sperimentazione per svolgere la Lpi presso studi professionali convenzionati.

La bozza di decreto predisposta dal Ministro Balduzzi interviene con modifiche sulla Legge 120 del 2007.

Scadenze - Entro il 31 dicembre 2014  dovranno essere disponibili nelle strutture sanitarie delle Regioni i locali per esercitare la libera professione intramuraria.
Entro il 30 novembre 2012 dovrà invece essere svolta una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni dell’ultimo biennio nelle strutture interne, esterne e negli studi professionali. I dati della ricognizione dovranno essere trasmessi all’Agenas e all’Osservatorio nazionale sull’attività libero professionale.

Gli spazi- Le aziende potranno, ove necessario e nel limite delle risorse disponibili, acquistare, affittare, stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di Lpi ordinaria. La congruità e l’idoneità degli spazi deve ricevere il parere vincolante del collegio di direzione o di una commissione paritetica di sanitari costituita a livello aziendale.

Sperimentazione presso studi professionali- Si potrà adottare in alcune Aziende, previa autorizzazione regionale, un programma sperimentale per svolgere la Lpi presso studi professionali collegati in rete con convenzione annuale rinnovabile sulla base di uno schema tipo approvato dalla Conferenza Stato Regioni, e solo a condizione che il fatturato del singolo professionista sia pari o superiore a 12mila annui (le vecchie autorizzazioni cessano il 30 novembre 2012). La verifica del programma sperimentale è effettuata, entro il 28 febbraio 2015. In caso di verifica positiva l’attività potrà continuare in via permanente ed ordinaria. In caso di verifica negativa l’attività cessa entro il 28 febbraio 2015.

Digitalizzazione - Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere predisposta e attivata una infrastruttura di rete telematica per la Lpi. Previsto l’inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all’azienda sanitaria competente, dei dati relativi a: impegno orario del medico; pazienti visitati; prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione dell’infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto del Ministro della Salute previa intesa con la Conferenza Stato Regioni. Agli oneri si provvede mediante adeguata e preventiva rideterminazione delle tariffe.

Transizione- Prevista la possibilità di continuare in via temporanea lo svolgimento dell’Alpi in studi professionali già autorizzati oltre la data del 30 novembre 2012, fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete, e comunque non oltre il 30 aprile 2013.

Tracciabilità e tariffario - Dovrà essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Ssn. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013. Dovrà essere definito, d’intesa con i dirigenti e previa contrattazione integrativa aziendale, un tariffario che preveda, per ogni prestazione, un importo minimo ed un importo massimo. L’importo minimo dovrà anche assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende e prevedere che il 5 per cento del compenso del libero professionista sia trattenuto per interventi la riduzione delle liste d’attesa.

Divieti- Non potrà essere svolta presso studi professionali collegati in rete nei quali operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga e a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni. (fonte: quotidianosanita.it)

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