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CIRCOLARE DGSAF

Antimicrobici veterinari con nuovo regime di dispensazione

Antimicrobici veterinari con nuovo regime di dispensazione
Precisate le condizioni per smaltire le scorte degli antimicrobici veterinari interessati dal cambio del regime di dispensazione: nota del Ministero della Salute a farmaceutiche e distributori.

Il Ministero della Salute ha diffuso alle aziende farmaceutiche e ai distributori del settore le indicazioni di vendita dei lotti, già in commercio, dei medicinali veterinari antimicrobici che variano il regime di dispensazione da "senza obbligo di prescrizione" a "ricetta non ripetibile".  La condizione per continuarne la commercializzazione ed esaurire le scorte, precisa l'Ufficio Medicinali Veterinari,  è la vendita a seguito di prescrizione non ripetibile tramite REV e solo nei canali previsti dall'articolo 23 (Vendita al dettaglio e vendita diretta) del Dlgs n.218/2023.

Questa disposizione - aggiunge la circolare diffusa da Fnovi- vale anche per quei prodotti che hanno già presentato la variazione e per i quali il Ministero della Salute ha emesso il relativo provvedimento, per cui l’indicazione “L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni” va letta come “Gli stampati delle confezioni già in commercio possono rimanere sul mercato fino alla data di scadenza”.

Il contesto- Per i medicinali veterinari antimicrobici il regolamento europeo (UE 2019/6 richiede sempre una prescrizione veterinaria. Per tali medicinali la ricetta ha una validità di cinque giorni dalla data del suo rilascio, una previsione già implementata nel sistema della ricetta elettronica veterinaria (REV).  Per i medicinali veterinari contenenti antimicrobici, classificati ai sensi della precedente normativa come non soggetti a prescrizione veterinaria, il Ministero della Salute ha chiesto alle farmaceutiche la variazione del regime di dispensazione.

La possibilità di smaltimento scorte - oggetto del chiarimento ministeriale- riguarda i medicinali veterinari destinati esclusivamente alle specie da compagnia: animali d’acquario o di stagno, pesci ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori, furetti e conigli (all’art. 5, comma 6 del regolamento (UE) 2019/6).