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DIPARTIMENTO ONE HEALTH

Xilazina vietata nelle parafarmacie, stampati da adeguare

Xilazina vietata nelle parafarmacie, stampati da adeguare
Le aziende titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dovranno adeguare gli stampati alla nuova classificazione della Xilazina.


Dal 18 aprile i medicinali veterinari “a base di xilazina” sono inseriti nella Tabella dei medicinali sezione D, pertanto i titolari delle Aic dovranno presentare al Ministero della Salute la richiesta di variazione per adeguare la modalità di dispensazione. La xilazina intesa come “sostanza attiva” è invece inserita nella sezione A della Tabella dei medicinali, il che comporta che i fabbricanti, importatori e distributori di sostanze attive nonché i fabbricanti di medicinali dovranno anche attenersi alle conseguenti misure di approvvigionamento, conservazione, vendita, registri e distruzione.

Inoltre, per le attività di fabbricazione e distribuzione all’ingrosso stabilite in Italia sarà necessaria l’autorizzazione, ai sensi del DPR 309/90 (produttori, commercianti, depositari, grossisti). E’ il Ministero della Salute a fornire queste indicazioni operative alle aziende del settore, con una circolare del 15 aprile. Non da ultimo, la circolare ricorda che alle parafarmacie non è consentito detenere e vendere medicinali stupefacenti e pertanto, dal 18 aprile, non potranno né detenere né vendere medicinali veterinari contenenti la sostanza attiva xilazina.

Circolare del ministero 15 aprile

Xilazina, dal 18 aprile sarà classificata come stupefacente