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EMENDAMENTI BOCCIATI

Ddl Intelligenza artificiale: il rapporto tra professionista e cliente

Ddl Intelligenza artificiale: il rapporto tra professionista e cliente
Bocciati gli emendamenti alle disposizioni in materia di professioni intellettuali previste dal disegno di legge sull'Intelligenza artificiale. No al consenso scritto e alle sanzioni deontologiche.
Nelle Commissioni riunite 8° (Innovazione Tecnologica) e 10° (Affari Sociali) il relatore Sen Gianni Rosa (FdI) ha dato parere contrario alle proposte emendative all'articolo 12 del Disegno di legge delega della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il parere contrario del relatore è stato sostenuto dal parere conforme del Sottosegretario Alessio Butti.

Cosa prevede il testo del Governo- L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali viene consentito "esclusivamente" per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale "e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera". Inoltre, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista devono essere comunicate al destinatario della prestazione intellettuale "con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".
Spetta ai successivi decreti attuativi attribuire agli ordini professionali, il compito di prevedere dei percorsi di alfabetizzazione e di formazione- sia per i professionisti e sia per gli operatori dello specifico settore- all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. I decreti delega di competenza del Governo dovranno anche prevedere il riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Le proposte emendative bocciate- Il Sen Rosa ha chiesto il ritiro degli emendamenti che avrebbero reso obbligatoria la forma scritta della comunicazione al cliente, con tanto di sottoscrizione da parte del cliente stesso e la conservazione da parte del professionista "a pena di nullità del contratto" del documento.
Chiesto il ritiro dell'obbligo per gli Ordini professionali di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di comunicazione.
Bocciata infine la previsione di indicare l'uso di sistemi di intelligenza artificiale sul compenso professionale, con una dicitura separata rispetto ad altre voci di compenso.
Il relatore e il rappresentante del Governo si sono detti contrari anche a formule di responsabilizzazione del professionista che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale "assumendosi la piena paternità di quanto prodotto e ogni correlata responsabilità", con il fine di tutelare il rapporto fiduciario con il cliente.
Non è passata nemmeno la proposta di puntualizzare, nel testo di legge, che il ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale non deve sostituire il contributo intellettuale e creativo individuale dei professionisti, anche assicurando che l'adozione tecnologica sia utilizzata "per migliorare e non sostituire l'apporto umano e le competenze".

Solo gli Ordini professionali- Il senatore Rosa si è detto contrario anche ad assegnare anche alle associazioni di rappresentanza dei professionisti, alle imprese e agli enti di formazione accreditati, compiti di alfabetizzazione e di formazione sull'IA. Il relatore Rosa ha spiegato, su richiesta dei Senatori proponenti (Lega e M5Stelle), che "la finalità della delega riguarda specificamente gli Ordini professionali e che la formulazione del testo risulta incompatibile con altri soggetti che non siano gli ordini professionali".

(DDL 1146)
Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale