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Compensi

Emendamento per le tariffe, ma vale il Codice Civile

Emendamento per le tariffe, ma vale il Codice Civile
Il Sottosegretario alla Giustizia Salvatore Mazzamuto ha annunciato un emendamento all'articolo 9 del Decreto Liberalizzazioni. Abrogate le tariffe, la professione forense sostiene che non si possono liquidare i compensi. Empasse in Tribunale? Mazzamuto: "Non si è venuto a creare alcun vuoto normativo". Vale il Codice Civile.
"Quali atti ed in quali tempi il Ministro intende adottare per evitare questa grave anomalia ed i ritardi ulteriori nella definizione dei processi civili"? L'interrogazione della deputata Cinzia Capano è stata soddisfatta dal Sottosegretario alla Giustizia Salvatore Mazzamutoche ha precisato che con il Dl 1/2012 "Non si è venuto a creare alcun vuoto normativo". Vale infatti il Codice Civile.

L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe: a) viene determinato in base agli usi;
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice - sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, secondo il rappresentante del Governo, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge.
In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

"Ciò chiarito, voglio in ogni caso segnalare - ha detto Mazzuto- che al fine di ovviare alle difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della disposizione normativa citata, è attualmente allo studio dell'Ufficio Legislativo del Ministero un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali che - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge - dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista".