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NUOVO REGOLAMENTO DAL 1 LUGLIO 2018

Prevenzione contro Echinococcus multilocularis nei cani

Prevenzione contro Echinococcus multilocularis nei cani
Norme per gli Stati Membri che intendono applicare misure sanitarie preventive contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani.


Le nuove disposizioni europee riguardano i movimenti a carattere non commerciale dei cani. Gli Stati Membri- dove il parassita non è presente o lo è con una  bassa prevalenza- possono chiedere alla Commissione Europea di applicare nel loro territorio delle misure sanitarie preventive consistenti nel "trattamento tempestivo e documentato dei cani con un medicinale autorizzato o omologato efficace". Il trattamento, dove previsto, è assicurato dai proprietari prima di viaggiare.

Echinococcus multilocularis è una tenia che nello stadio larvale provoca l'echinococcosi alveolare, una zoonosi considerata una delle malattie parassitarie più gravi per l'uomo nelle zone non tropicali. In Europa, nelle zone in cui la malattia si è stabilita, il ciclo abituale di trasmissione del parassita coinvolge i carnivori selvatici, in particolare le volpi comuni- come ospiti definitivi- e i piccoli roditori come ospiti intermedi.

L'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani - I cani e i gatti domestici che accedono all'ambiente esterno possono sporadicamente contrarre l'infezione quando predano roditori infetti. In base alle conoscenze attuali, sembra tuttavia che il contributo dei gatti al ciclo di vita di Echinococcus multilocularis sia ridotto, e non sono stati segnalati casi di furetti come ospiti definitivi.

Secondo il parere dell'EFSA, non vi è alcuna prova che i cani possano mantenere il ciclo di vita dell'Echinococcus multilocularis in assenza di volpi comuni. Di conseguenza negli Stati membri in cui l'unico ospite definitivo potenziale registrato è il cane, l'infezione da Echinococcus multilocularis non può stabilirsi.L'introduzione di feci di cane contaminate, dovuta ai movimenti di cani provenienti da zone endemiche costituisce tuttavia un rischio di infezione umana che che può essere attenuato mediante l'applicazione di misure sanitarie preventive ai cani.

Misure sanitarie preventive ai cani- Per poter applicare misure sanitarie preventive, gli Stati membri dichiarano l'assenza di volpi comuni suscettibili di ospitare il parassita Echinococcus multilocularis e devono fornire periodicamente la prova di tale assenza, mediante l'attuazione di un programma di individuazione precoce della presenza di volpi comuni in qualsiasi parte del loro territorio.
Lo Stato membro che intende applicare misure sanitarie preventive presenta domanda alla Commissione per essere inserito in un apposito elenco di Stati e territori a cui è riconosciuto il diritto di applicare le misure sanitarie preventive previste dal regolamento.

Misure sanitarie preventive -  Il proprietario di cani introdotti in uno Stato Membro incluso nell'elenco, dovrà garantire che gli animali sono stati sottoposti a un trattamento contro il parassita Echinococcus multilocularis presente nell'intestino allo stato adulto o larvale.  Il trattamento è somministrato entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista del cane e consiste nella somministrazione, da parte di un veterinario, di un medicinale "che contiene una dose adeguata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, si sono rivelate in grado di ridurre con un'efficienza almeno pari a quella del praziquantel le quantità di parassita Echinococcus multilocularis presenti allo stato adulto o larvale nell'intestino dei cani e al quale è stata concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio".
Il trattamento previsto  è certificato dal veterinario che lo somministra -nella parte riservata a tal fine del passaporto- o da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di provenienza, oppure da un veterinario autorizzato, e successivamente convalidato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di provenienza.

Deroga all'applicazione delle misure sanitarie preventive- Uno Stato membro può autorizzare, nel suo territorio, movimenti non commerciali di cani non sottoposti alle misure sanitarie preventive,  purchè alle condizioni dettagliate all'articolo 7 del Regolamento.

Dal 1 luglio 2018 è abrogato il Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011.

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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/772
che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011