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DAL 1 GENNAIO 2023

Manifestazioni e sport equestri: correzioni in Gazzetta

Manifestazioni e sport equestri: correzioni in Gazzetta
Sono ufficiali i correttivi alla normativa degli Sport Equestri: dal 2023 il cavallo sarà "Atleta" con il documento di identificazione a vita. Le manifestazioni popolari saranno normate per decreto.

Sono in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Capo II (Sport Equestri) del decreto legislativo 28 febbraio 2021,n. 36. Si tratta di disposizioni integrative e correttive adottate con un decreto legislativo del 5 ottobre, in vigore il 17 novembre. Le modifiche interessano le manifestazioni popolari con equidi e la definizione di "Cavallo Atleta".

Le modifiche riconducono sotto una norma di legge la disciplina delle manifestazioni popolari che utilizzano equidi per eventi, palii, rievocazioni storiche, ecc. che si svolgono su percorsi o impianti diversi da quelli autorizzati dal Mipaaf, oppure da enti sportivi preposti come Fise e Fitetrec Ante.
La materia è stata fino ad ora regolamentata con una ordinanza del Ministero della Salute prorogata di anno in anno, in attesa di una disciplina organica che ora inizia a prendere forma.
Il decreto legislativo del 5 ottobre, infatti, prevede che queste manifestazioni entrino nel campo di applicazione di un prossimo decreto governativo che, su proposta del Ministero della Salute, dovrà definire:
- requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico
- sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione

Le altre modifiche riguardano la definizione di "Cavallo Atleta" per  la quale vengono corretti i rimandi normativi, per coerenza giuridica con la nuova disciplina europea di riferimento. In particolare, al decaduto regolamento sul passaporto equino subentra il riferimento al regolamento 2021/963 che ha innovato i modelli dei documenti di identificazione per gli equini.
Pertanto, un equide potrà definirsi «Cavallo Atleta» soltanto quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sia definibile «equide registrato», “come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963
b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare“come risulta dal documento di identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963

Le modifiche saranno applicabili dal 1 gennaio 2023, in base al differimento operato dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.


DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.

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