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COLLEGATO AGRICOLO

Assistenza tecnica agli allevatori, dodici mesi per la riforma

Assistenza tecnica agli allevatori, dodici mesi per la riforma
Agendo sulle norme della riproduzione animale, il Mipaaf è delegato a riorganizzare e liberalizzare il sistema delle consulenze.

Con l'approvazione del Collegato Agricolo, il Governo è delegato al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. Il riordino potrà avvenire attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale. Lo scopo è di "rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare".

Nel riordino, il Governo dovrà tenere conto della normativa europea e dei seguenti principi direttivi approvati dal Parlamento:
a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;
b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;
f) possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;
g) accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Iter della delega- Il Governo dovrà esercitare la delega, adottando uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Mipaaf di concerto con i ministeri delle Finanze e della Semplificazione; sugli schemi di decreto legislativo sono richiesti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Camere.

Riforme in zootecnia nel 'collegato agricolo'
Criteri di riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori

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(N. 1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (collegato agricolo)
Legge 15 gennaio 1991, n. 30 Disciplina della riproduzione animale.
Decreto ministeriale 19 luglio 2000, "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale"