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LEGGE 86/2024

Autonomia differenziata: cos'è e come si attua

Autonomia differenziata: cos'è e come si attua
Entrerà in vigore il 13 luglio la Legge 26 giugno 2024, n. 86 sull'autonomia differenziata.  Le Regioni a statuto ordinario potranno richiedere ulteriori forme di autonomia. Il Veneto è la prima Regione a farlo. Ecco come e in quali materie è possibile differenziare le prerogative regionali. Tutto fermo senza la definizione dei LEP.

L'articolo 116 della Costituzione italiana consente l'attribuzione - purchè decisa a maggioranza assoluta da una Legge dello Stato-  di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" alle Regioni a statuto ordinario. E' quanto fa la Legge 26 giugno 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il 13 luglio 2024. La Legge interviene sul Titolo V della Costituzione.

Le materie oggetto di maggiore autonomia- Le ulteriori forme di autonomia assegnate alle Regioni a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 116 Cost,  possono riguardare:
- le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 ossia "ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Possono quindi essere oggetto di ulteriori forme di autonomia le materie di legislazione concorrente (es. le professioni e la tutela della salute); 
- alcune materie di competenza esclusiva dello Stato: l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Ulteriore autonomia nel rispetto dei LEP- I diritti civili e sociali devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale. Pertanto l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia in questi ambiti è consentita subordinatamente alla determinazione, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni  (LEP) concernenti i diritti civili e sociali. I LEP indicano “la soglia costituzionalmente necessaria” e costituiscono “il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale”.

Intesa Stato-Regione sull'autonomia
- La Legge 86/2024 modica anche le modalita' procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione. E la Regione a fare richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, rivolgendola al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali. E' il Governo ad avviare il negoziato con la Regione richiedente, sentiti il Mef per i profili finanziari e i Ministeri interessati per materia.  Il negoziato si conclude entro sessanta giorni con l'Intesa preliminare sulle maggiori funzioni di autonomia richieste e ottenute. Prima dell'avvio del negoziato devono essere informate le Camere  e la Conferenza Stato Regioni. Lo schema di intesa preliminare è sottoposto alla Conferenza unificata (Stato, Regioni e Comuni) la quale può richiedere modifiche. L'intesa definitiva deve essere tradotta in un disegno di legge da inviare al Parlamento.
L'intesa per l'attribuzione di ulteriori funzioni non può superare la durata di dieci anni, rinnovabile per altrettanti anni, salvo cessazione o revoche da parte dello Stato o della Regione interessata.

LEP- Dalla data del 13 luglio decorrono i 24 mesi previsti dalla Legge 86/2024 per l'individuazione dei LEP, i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". I LEP sono individuati con uno o più decreti governativi, il cui iter passa per la Conferenza Stato Regioni e le Camere. I LEP sono determinati per quasi tutte le materie della legislazione concorrente (non le professioni) in particolare le seguenti:
a) norme generali sull'istruzione;
b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione;
e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
f) tutela della salute;
g) alimentazione;
h) ordinamento sportivo;
i) governo del territorio;
l) porti e aeroporti civili;
m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali.

Prima i LEP- Il trasferimento delle funzioni alle regioni puo' essere effettuato, secondo le modalita' e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. L'articolo 5 della Legge 86/2024 detta i principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento.

Perequazione e unità nazionale- Sono previste misure perequative per garantire l'unità nazionale e per uno sviluppo economico generale salvaguardando la coesione e la solidarieta' sociale. Le misure devono tenere conto di eventuali squilibri economici e e sociali e nel caso  rimuoverli. 

Le materie non LEP- Tra le 23 materie trasferibili, 9 non sono vincolate al finanziamento dei LEP, e pertanto immediatamente trasferibili. Si tratta delle seguenti materie (e funzioni):  rapporti internazionali e con l’Unione europea (16 funzioni); commercio con l’estero (21 funzioni); professioni (55 funzioni); protezione civile (41 funzioni); previdenza complementare e integrativa (18 funzioni); coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (8 funzioni); casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale (18 funzioni); enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale (18 funzioni); organizzazione della giustizia di pace (7 funzioni).

Regioni a statuto speciale e Province Autonome- La legge trova applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e le province autonome, alle quali sono riconosciute forme di maggiore autonomia già dal 2001, anno della prima riforma del Titolo V della Costituzione.

Iniziativa del Veneto- Il presidente del Veneto Luca Zaia è stato il primo ad inoltrare richiesta di maggiore autonomia alla Presidenza del Consiglio. Zaia ha chiesto l'autonomia per 9 materie "non LEP".


LEGGE 26 giugno 2024, n. 86
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2024