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PROPOSTA DI LEGGE

Ippicoltura, IVA agevolata per la compravendita di equidi

Ippicoltura, IVA agevolata per la compravendita di equidi
Passi avanti, alla Camera, per la proposta di legge che parifica l'ippicoltura alle attività agricole e riduce l'IVA sulla compravendita di equini vivi. La proposta di legge dovrà superare l'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze. La filiera equina, se sarà considerata "zootecnica", potrà accedere ai piani di finanziamento regionali riservati alle attività agricole.

Via libera in XIV Commissione (Politiche Europee) alla proposta di legge  che parifica l'ippicoltura alle attività zootecniche e riduce dal 22% al 5,5% l'aliquota IVA sulla compravendita di equini vivi. Il testo porta la firma dell'On Maria Chiara Gadda (Italia Viva) con l'obiettivo di sviluppare la filiera degli equidi. La pdl si applica a tutti gli equidi, destinati o non alla produzione di alimenti per il consumo umano.

IVA al 5,5% sulla compravendita di equini vivi  - La pdl modifica il regime IVA applicabile alla cessione e alla vendita degli equidi, compresi quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera. La proposta è di applicare l'aliquota IVA agevolata al 5,5 per cento. Per la Commissione Politiche Europee, la proposta è coerente con le norme europee sull'imposta sul valore aggiunto. Non è dello stesso avviso la Commissione Bilancio che ha suggerito di acquisire il parere del Governo: la direttiva che consente agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta, non inferiore al 5 per cento, sulla voce «equini vivi e prestazioni di servizi connessi agli equini vivi» non è stata ancora recepita.
Attualmente l'aliquota Iva applicabile alla cessione di equidi vivi è del 22%.

Ippicoltura parificata all'impresa agricola- Le imprese dell'ippicoltura- che curano il ciclo di sviluppo biologico dell'equide-  vengono considerate, a pieno titolo, come "parte del comparto agricolo" potendo così partecipare ai piani di sviluppo regionale. Vengono considerate "attività agricola" (ai sensi del comma 1 dell'articolo 2135 del codice civile) tutte le attività imprenditoriali di: gestione della riproduzione, gestazione, nascita e svezzamento degli equidi, nonché dell'allevamento.
Alle imprese dell'ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste per il settore agricolo.

Attività connesse-  Sono considerate "connesse" all'attività di ippicoltura: l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza alla produzione del seme e la relativa gestione; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e promozione delle razze, anche con la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; la gestione di scuole di equitazione e l'utilizzo del cavallo per scopi sociali o di ippoterapia, il mantenimento, anche per conto terzi, di cavalli di qualunque età, la promozione di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative, anche in collaborazione con istituti scolastici, con gli allevamenti presenti sul territorio e con le cliniche veterinarie universitarie nonché lo svolgimento di attività di mascalcia.

Divieti- La proposta di legge vietato di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Impatto finanziario- La proposta di legge  le disposizioni finanziarie stabilendo che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili. La Commissione Bilancio ha chiesto un relazione tecnica. La Commissione Finanze ha riferito che il Governo ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento, per svolgere alcuni approfondimenti sui risvolti fiscali della proposta di legge.

Disciplina dell’ippicoltura
Proposta di legge (C. 329)