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MODIFICATA LA LEGGE 157/92

Come cambia il controllo della fauna selvatica

Come cambia il controllo della fauna selvatica
Il controllo delle specie di fauna selvatica, una competenza propria delle Regioni e delle Province Autonome, acquisisce nuove finalità di tutela che non erano contemplate dalla Legge 157/1992. Con le modifiche apportate dalla manovra finanziaria, il controllo dei selvatici soddisfa nuove esigenze di tutela: biodiversità, pubblica incolumità e sicurezza stradale.

Con la manovra finanziaria, il Governo ha modificato le regole per il controllo della fauna selvatica disciplinate dalla Legge 157 del 1992. L'intervento era stato più volte annunciato dal Ministero dell'Agricoltura e sollecitato dalle Regioni.

Il commento delle Regioni- “Abbiamo il dovere costituzionale di salvaguardare il diritto alla salute, alla sicurezza e al lavoro dei nostri cittadini e delle nostre imprese, quindi ben vengano provvedimenti che contrastino il pericoloso e incontrollato proliferare della fauna selvatica”, è il commento di Federico Caner Coordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni.
"Abbiamo più volte richiesto un’azione organica di contenimento della fauna selvatica, ed in particolare del cinghiale, e quindi una riforma del sistema di vigilanza- prosegue Caner- la direzione è giusta ed è quella di assicurare anche la massima attenzione alle problematiche di carattere sanitario derivanti dalla fauna selvatica sugli animali d’allevamento, basti pensare ai danni già provocati dalla Peste Suina Africana ed ai controlli relativi sulla specie cinghiale”.

Nuove finalità
- Il controllo della fauna selvatica acquisisce nuove finalità di tutela che non erano contemplate dalla Legge 157/1992. Con le modifiche apportate dalla manovra finanziaria all’articolo 19 della Legge 157/1992, il controllo dei selvatici soddisfa nuove esigenze di tutela: biodiversità, pubblica incolumità e sicurezza stradale.

Anche nelle aree urbane e protette- I provvedimenti regionali di controllo, sempre per effetto delle modifiche legislative, saranno attuabili anche nelle aree protette, nelle aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Piani speciali regionali di abbattimento o cattura- Se il controllo ordinario – che nella nuova formulazione dell’articolo 19 non è più “di norma” praticato “con metodi ecologici” – si rivela inefficace, le regioni possono autorizzare appositi piani di controllo numerico, mediante abbattimento o cattura, che non costituiscono attivita' venatoria.

Spetta alle regioni adottare i piani regionali di controllo numerico, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). I soggetti attuatori dei piani speciali regionali di controllo numerico restano i cacciatori, ma “previa frequenza di corsi di formazione” e sotto il coordinamento di agenti di polizia. Corsi di formazione obbligatori anche per i proprietari dei fondi nei quali si attuano i piani, sempre se muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le autorità competenti per l’attuazione dei piani di controllo numerico possono avvalersi anche di guardie venatorie, agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto tecnico dei carabinieri forestali.

Consumo alimentare- Gli animali abbattuti durante i piani di controllo numerico sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

Piano straordinario nazionale- Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, il Ministro dell’ambiente – sentito l’Ispra- adotterà un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale, che “costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura”.  Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

L’attuazione spetta alle regioni che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché' dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché' muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Fondo indennizzi- Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo per i risarcimenti è stato incrementato di 500mila euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Le Regioni hanno chiesto fondi adeguati, prevedendo anche delle assicurazioni per l’incidentalità stradale da fauna selvatica, così come degli indennizzi adeguati per i danni provocati all’agricoltura.
Un altro aspetto da rafforzare, rielvato dallo stesso Caner, è la vigilanza venatoria, che vive una situazione di incertezza per le non adeguate dotazioni organiche.