• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31306
COME METTERSI IN REGOLA

Green pass per i professionisti ma non per i clienti

Green pass per i professionisti ma non per i clienti
Dal 15 ottobre anche gli ambienti di lavoro dei professionisti dovranno applicare il 'decreto green pass'. Fino al 31 dicembre i titolari o i loro delegati dovranno verificare che lavoratori e fornitori siano in possesso della certificazione verde. Nei DPCM nessun riferimento alle professioni sanitarie già vaccinate per obbligo di legge. La verifica del green pass non si applica ai clienti che accedono alla struttura per ricevere una prestazione professionale.


In vista dell'entrata in vigore del decreto green pass, le faq del Governo non fanno alcun riferimento alle professioni sanitarie, obbligate dal DL n. 44/2021 alla vaccinazione anti Covid-19 pena la sospensione dall'esercizio della professione. Anche tra professionisti sanitari, dunque, in quanto datori di lavoro e lavoratori, da domani scatta la verifica del green pass.

Clientela fuori dal campo di applicazione- Nelle faq pubblicate dal Governo trova invece spazio un chiarimento per la clientela: "Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti, ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione". Restano ferme le misure anti contagio come l'uso di mascherine, il distanziamento e la sanificazione. Si legge nelle faq che "l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore".
La normativa non preclude la facoltà di richiedere la certificazione verde per l'accesso ad un ambiente privato quale è lo studio professionale.


Cosa deve fare il datore di lavoro-  Ogni realtà lavorativa "è autonoma nell’organizzare i controlli"- spiega il Governo. Dal 15 ottobre, i datori di lavoro dovranno avere stabilito le proprie modalità organizzative per il controllo del green pass dei loro lavoratori. Il decreto 127/2021 offre già le indicazioni essenziali:
- il datore di lavoro/titolare dello studio/direttore sanitario individua con un atto formale (documento scritto e sottoscritto) il soggetto (egli stesso oppure un delegato) incaricato di controllare il green pass e autorizzato al trattamento dei dati ai fini della privacy
- le verifiche devono preferibilmente essere effettuate al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro (a tappeto su tutti i lavoratori in entrata)
- le verifiche possono essere effettuate successivamente a campione (indicando il numero di lavoratori verificati)
- le verifiche devono realizzarsi nel rispetto delle normative sulla privacy ( dati acquisiti solo per verificare il green pass che non può essere trattenuto in forma cartacea nè scaricato in forma QR Code)
La struttura può predisporre un avviso/cartellonistica che avverta sulle condizioni di accesso con green pass verificato, sia i lavoratori sia i soggetti esterni che hanno motivi di lavoro per accedervi (es. corrieri, fornitori)

A chi si controlla il green pass - Il datore di lavoro (o il suo delegato) è tenuto verificare il possesso del green pass nei confronti di:
- tutti i lavoratori in senso lato, ovvero chiunque sia presente nella struttura per attività di lavoro o di studio/formazione collegate alle attività della struttura, indipendentemente dall'inquadramento: dipendenti, collaboratori, tirocinanti, borsisti, personale laico e tecnico, amministrativi, occasionali, stagionali, ecc.
- ai colleghi professionisti sanitari già vaccinati per obbligo (nonostante sia già stata operata la verifica da parte della ASL) in quanto il decreto green pass prescinde dal Dl 44/2021
- esterni collegati all'attività della struttura ( es fornitori)
Sono esentati dalle verifiche e dalle conseguenze sanzionatorie i lavoratori senza green pass per ragioni certificate dal medico nelle modalità definite dal Ministero della Salute.

Come si svolge la verifica- Tramite l'applicazione ufficiale “VerificaC19” scaricabile su smartphone o tablet dal sito web del Governo. Le verifiche devono essere annotate su un "registro" dal quale si evinca  il numero dei controlli svolti in una giornata e con i relativi esiti, ma senza riferimenti personali (nome e cognome ) in corrispondenza dell'esito. Non è consentita l'autocertificazione del green pass.
L'incaricato della verifica disporrà dell'elenco dei lavoratori da controllare, in base ai criteri  organizzativi della struttura, e anche l'elenco dei lavoratori che non hanno la certificazione verde.
Con il DPCM 17 giugno 2021 il Governo ha considerato i casi di turnazione degli orari di lavoro che non consentono la concomitante presenza dell'addetto alla verifica e del lavoratorie; il decreto consente la verifica anticipata senza riportare un lasso di tempo vincolante per datore e lavoratore.

Violazioni e sanzioni- Se il lavoratore non è in possesso del green pass, non ha un green pass autenticato o si rifiuta di esibirlo, non potrà accedere al luogo di lavoro; qualora accedesse è passibile di una sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva. La sanzione non è automatica: dovrà essere comunicata al Prefetto dal datore di lavoro, salvo reintegro sul lavoro per sopravvenuta acquisizione del green pass da parte del lavoratore. Ai datori di lavoro che non abbiano adottato misure organizzative di controllo o che non svolgano le dovute verifiche, dal 15 ottobre sono passibili di sanzione d 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva. I controlli sui datori di lavoro sono disposti dalle autorità preposte.

Le faq del Governo

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

DPCM 17 giugno 2021
Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

DPCM 12 ottobre 2021
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».