Ultimo giorno per gli Ordini provinciali e per i datori di lavoro. In virtù dell'obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 44/2021, le Regioni devono ricevere entro la giornata del 6 aprile gli elenchi provinciali dei Medici Veterinari. Alle Regioni anche i nominativi degli "operatori di interesse sanitario". Entro il 16 aprile la verifica dello stato vaccinale. Per i Medici Veterinari che, senza diritto di esenzione, rifiutino la vaccinazione è prevista la sospensione temporanea.
Scade oggi il termine ultimo per l'invio alle Regioni degli elenchi dei soggetti da vaccinare contro il virus SARS CoV-2, vale a dire degli esercenti le professioni sanitarie e degli "operatori di interesse sanitario". Ai primi provvedono gli Ordini provinciali con l'invio dei loro elenchi territoriali, ai secondi provvedono invece i datori di lavoro. Gli "operatori di interesse sanitario" sono lavoratori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, concorrendo all'erogazione della prestazione sanitaria e quindi parimenti obbligati alla vaccinazione per "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza" .
Format per i datori di lavoro- Diverse Regioni hanno messo a disposizione un format on line, un excel o una casella mail per comunicare l'elenco degli operatori di interesse sanitario. Per il Decreto Covid l'elenco deve riportare i "dipendenti con tale qualifica"; alcune Regioni specificano "con qualunque tipologia contrattuale".
Verifica in dieci giorni- Entro il 16 aprile, le Regioni avranno verificato lo stato vaccinale dei nominativi ricevuti. La decorrenza di dieci giorni a partire da oggi è prevista dal
decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 (cd Decreto Covid). Se la vaccinazione non risulta dai sistemi informativi vaccinali regionali, i nominativi vengono trasmessi alla Asl. Sarà poi quest'ultima ad invitare gli interessati a produrre- entro cinque giorni dall'invito- a documentare l'eventuale insussistenza dell'obbligo vaccinale (es. esenzione certificata dal medico di famiglia, oppure una prenotazione già in corso). Decorsi i 5 giorni, ad obbligo confermato, si viene convocati per la somministrazione.
Sospensione ope legis- Essere vaccinati è requisito "essenziale" per continuare ad esercitare, pena la sospensione: il provvedimento previsto dall'articolo 4 del Decreto Covid è una sospensione "
ope legis". In forza di legge, la Asl viene incaricata di accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di darne immediata comunicazione all'interessato e anche - a seconda dei casi- al suo datore di lavoro e al suo Ordine professionale. Nel caso del professionista interessato dalla sospensione, questi ne viene informato anche dall'Ordine professionale.
Nella
circolare agli Ordini del 2 aprile, la Fnovi fa notare che l'ultimo ricorso alla disposizione ope legis ha riguardato l'obbligo a carico del professionista di comunicare il proprio domicilio digitale, pena diffida automatica.
Conseguenze- L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS CoV-2. A carico del lavoratore inottemperante è prevista la possibilità di essere incaricato di mansioni diverse che non implichino il rischio di diffusione del contagio. La sospensione viene sanata sottoponendosi alla vaccinazione.
Le novità introdotte dall'articolo 4 del Decreto Covid rimangono efficaci per tutta la durata della campagna vaccinale.
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