Obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Lo prevede il
Decreto Covid in vigore. Elenco degli iscritti alle Regioni entro il 6 aprile. Essere vaccinati è requisito "essenziale" per continuare ad esercitare. Sospensione per inosservanza dell'obbligo. Obblighi anche per i datori di lavoro e per gli operatori di "interesse sanitario" degli studi professionali.
Dall'incertezza sul diritto alla vaccinazione anti SARS CoV-2 all'obbligo sanzionabile. Il "Decreto Covid" in vigore dal 1 aprile si rivolge a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, quindi anche ai Medici Veterinari, senza tuttavia fornire quella "dettagliata procedura per la sua operatività", promessa dal Consiglio dei Ministri nel comunicato stampa del 31 marzo.
Il testo presenta numerosi ostacoli di ordine pratico, tempi molti stretti, e più di una incertezza interpretativa, soprattutto per quanto riguarda i "datori di lavoro" e quella categoria di "operatori di interesse sanitario" che il Decreto Covid ricomprende nell'obbligo vaccinale insieme ai professionisti sanitari ordinistici, come "dipendenti" o più genericamente "lavoratori". Pochi anche i casi di esenzione dall'obbligo, che non ricomprendono tutte le casistiche possibili non solo di odine sanitario e non necessariamente riconducibili a quelle scelte di rifiuto vaccinale che il Decreto si prefigge di contrastare.
A chi è rivolto l'obbligo vaccinale- Il decreto si applica agli esercenti le professioni sanitarie e agli "operatori di interesse sanitario" che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
Vaccinazione indispensabile per continuare ad esercitare- La vaccinazione costituisce requisito "essenziale" per l'esercizio della professione. L'obiettivo è "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione".
Durata dell'obbligo vaccinale- Fino alla completa attuazione del Piano vaccinale del Ministero della Salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Esenzione o rinvio - L'obbligo vaccinale non si applica soltanto in caso di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale".
Protocollo per i liberi professionisti esentati- I soggetti esentati che svolgono attività libero professionale adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato entro il 21 aprile con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.
Elenchi degli iscritti entro il 6 aprile - Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ciascun Ordine professionale territoriale trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.
Stessa scadenza per i datori di lavoro - Entro il 6 aprile anche i datori di lavoro degli "operatori di interesse sanitario" che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
Verifica dei soggetti già vaccinati e da vaccinare- Una volta ricevuti gli elenchi, le regioni hanno 10 giorni di tempo per verificare lo stato vaccinale: se dai loro sistemi informativi vaccinali regionali non risulta nè l'effettuazione della vaccinazione nè la presentazione della richiesta di vaccinazione , i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati vengono segnalati alla Asl.
Cinque giorni per dimostrare di essere già vaccinati o esentati- La Asl invita coloro che non risultano vaccinati a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante uno dei seguenti casi: l'effettuazione della vaccinazione; l'esenzione o il differimento della stessa; l'avvenuta presentazione di richiesta di vaccinazione. In mancanza, la Asl invia l'invito formale alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 con le istruzioni del caso.
Provvedimenti per inosservanza dell'obbligo vaccinale- Se la Asl accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza, con "sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2". La sospensione è comunicata all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
Assegnato ad altra mansione- Il datore di lavoro del lavoratore "sospeso" adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.Se l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di sospensione di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. L'assegnazione ad altra mansione vale anche per i casi di esenzione o rinvio della vaccinazione, senza decurtazione della retribuzione.
Durata della sospensione- La sospensione dell'esercente la professione sanitaria e dell'operatore di interesse sanitario decade all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Somministrazione della vaccinazione- La vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è gratuita ed è somministrata nel rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel Piano vaccinale del Ministero della Salute.
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.