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DOSSIER

Legge di bilancio alla Camera: quadro di sintesi

Legge di bilancio alla Camera: quadro di sintesi
Tempi stretti per la manovra finanziaria. La Camera dovrà approvarla entro mercoledì 23 dicembre, poi il ddl di Bilancio andrà al Senato. Entro il 31 dicembre la manovra dovrà essere definitivamente approvata. Sintesi dei provvedimenti di interesse veterinario.

Prolungata la durata dei finanziamenti del Fondo centrale di garanzia - I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo di garanzia per le PMI, possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Sono concessi in favore anche di persone fisiche esercenti professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento del tasso d'interesse alla maggiore durata del finanziamento.

Viene inoltre apportata una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse. Attualmente, oltre ai costi di istruttoria e di gestione, il tasso non può essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. La modifica prevede che il tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento. L’operatività della norma è espressamente subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea. (Articolo 35-bis–Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

Aumento dell'indennità di esclusività-
La Legge di Bilancio dispone un incremento del 27% della misura lorda annua (comprensiva della tredicesima mensilità) dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (commi 407 e 408);

Assunzioni di medici e di personale sanitario- Si deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale.

Modifiche al D.Lgs. 193 del 2006, codice comunitario dei medicinali veterinari- (qui l'emendamento approvato)

Detrazioni veterinarie- Un emendamento dell'On Flavia Flati (M5S) aggiunge l’articolo 58-bis che eleva da 500 a 550 euro il limite per le spese veterinarie sostenute per le qualispettauna detrazione Irpef pari al 19%, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (articolo 15, comma l, lettera c-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (qui un approfondimento).

Competizioni con animali- Viene introdotta una modifica al Codice della strada (art. 9, co. 1, d.lgs. 285/1992) con riferimento al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche. Si prevede in particolare che, nel caso di competizioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che interessano più regioni, l'autorizzazione sia rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza della manifestazione, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni prima della data di svolgimento della gara. (Articolo 100-bis–Promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive)

Irpef agricoltori professionali- Si proroga al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento.

Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica- Su iniziativa dell'on Deiana (M5S) si aggiunge l’articolo 137-bis che istituisce il Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021. Il Fondo è finalizzato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute  che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della L. n. 157/1992, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/437CEE.
Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute.

Elenco dei centri di recupero- Il comma 2 del suddetto 137-bis stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’ambiente l’elenco dei centri per il recupero della fauna selvaticaoperanti sul territorio afferenti alle associazioni riconosciute. (Articolo 137-bis–Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica

Legge di bilancio 2021 - Quadro di sintesi degli interventi
Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio