In base alla Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, i cani randagi "possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili". Al riguardo, la Legge non pone limitazioni territoriali, "in quanto- spiega il Ministero della Salute (DGSAF)- il canile deve rappresentare una struttura di transito per gli animali"
La competenza è regionale, ma - con la nota trasmessa oggi ai Servizi Veterinari - la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) mette a disposizione una procedura operativa, con intenti di coordinamento territoriale, che garantisce la tracciabilità dei cani nelle movimentazioni internazionali di cani randagi. La procedura può trovare applicazione su tutto il territorio nazionale. La Direzione Generale ne incoraggia una puntuale attuazione.
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