• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
DECRETO FISCALE

E-fattura: esenzione approvata, ma è parziale

E-fattura: esenzione approvata, ma è parziale
Il Decreto Fiscale passa in Senato con modifiche sulla fatturazione elettronica. Esonerate, solo per il 2019, unicamente le fatture che vanno al Sistema TS per la detraibilità fiscale. Esonero totale per chi aderisce al regime fiscale agevolato. Moratoria sulle sanzioni prorogata a settembre 2019.


Con il testo del Decreto Fiscale approvato dal Senato, si chiarisce il quadro delle esenzioni dall'obbligo di fatturazione elettronica, che si conferma solo parzialmente semplificatore. Gli operatori sanitari risultano infatti esonerati dall'obbligo di fatturare elettronicamente solo in alcuni casi. L'esonero non è generalizzato, ma limitato nel tempo (solo per il periodo di imposta 2019) e circoscritto ai sanitari - Medici Veterinari compresi - in quanto  "tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata". ( 10.0.100). Per effetto dell'emendamento della Sen Laura Bottici (M5S) è stata soppressa la previsione che i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria potessero essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.(10.0.100/200)

L'esonero si applica solo alle fatture veterinarie che vanno al Sistema TS, in quanto emesse per prestazioni veterinarie per le quali è riconosciuta la detraibilità fiscale: la detrazione spetta solo per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Le spese veterinarie non esonerate dalla fatturazione elettronica- Non vanno invece al Sistema TS - e quindi non sono esonerate dalla fatturazione elettronica- le spese veterinarie non detraibili:  "le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite". (qui i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate)

Inoltre, l'esonero dalla fatturazione elettronica non riguarda le strutture veterinarie organizzate in forma giuridica- Questa tipologia di strutture veterinarie non ha l'obbligo di trasmissione al Sistema TS; si tratta in particolare delle  strutture  veterinarie organizzate in forma giuridica di società (s.r.l., stp ecc) il cui rappresentante legale sia un medico veterinario e le strutture veterinarie organizzate in forma giuridica di società il cui rappresentante legale non sia un medico veterinario.

Esonero per chi aderisce al regime agevolato- Per effetto dell'approvazione dell'emendamento della Commissione Finanze,  il Decreto Fiscale prevede  l'esonero per quanti hanno optato per il regime agevolato (forfettario e "dei minimi) e che nel 2018 hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; (10.100 -testo 2)

Moratoria sanzioni fino al 30 settembre- Altra novità emersa dal Decreto fiscale riguarda la proroga della moratoria sulle sanzioni ( inizialmente prevista fino al 30 giugno 2019).  La proroga della moratoria sulle sanzioni è prolungata fino a settembre 2019 (10.800) "per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile" e  per le fatture da emettere per via telematica "entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto"
Inoltre, fino al 30 settembre del 2019, le sanzioni si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Decreto fiscale passa alla Camera dei Deputati per l'approvazione finale entro il 22 dicembre.

Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: chi è obbligato e chi no