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RAZZE CANINE

Cani: i Sindaci non possono basarsi sull'elenco del 2006

Cani: i Sindaci non possono basarsi sull'elenco del 2006
Dovrà essere annullata l'ordinanza comunale restrittiva verso alcune razze di cani, in quanto a maggior rischio di aggressività. Il Tribunale Amministrativo della Puglia: "Tesi priva di fondamento scientifico". La giurisprudenza conferma l'illegittimità di atti basati sull'elenco, non più in vigore, dell'ordinanza ministeriale del 2006.

L'ordinanza del Sindaco va annullata nella parte in cui dispone che "i cani appartenenti alle razze indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 sono obbligati all'uso contestuale del guinzaglio e della museruola, quando si trovano a frequentare le aree adibite a verde pubblico".

L'ha stabilito il Tribunale Amministrativo della Puglia- Sezione di Lecce- nei confronti di una amministrazione comunale pugliese, accogliendo il ricorso di una associazione che imputava al Comune, eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzionalità, oltre che carenza dei presupposti di urgenza. Le razze canine e gli incroci di razze a rischio di aggressività erano state individuate - dall'allora MInistro della Salute Livia Turco- nelle seguenti: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell’Anatolia; Cane da pastore dell’Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.

"L'imposizione di tale obbligo - si legge nela sentenza del Tar Puglia- non trova alcuna razionale giustificazione nelle evidenze scientifiche, come risulta dagli studi sul tema prodotti dall'Associazione ricorrente e dalla stessa decisione ministeriale di modificare l'ordinanza del 2006, adottando una nuova ordinanza in materia (del 3 marzo 2009) sul presupposto che l'iniziale previsione di obblighi estesi sulla base della razza di appartenenza non ha comunque ridotto gli episodi di aggressione e che la letteratura scientifica veterinaria ha, al contrario, confermato che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci" .

Di conseguenza, conclude il Tribunale,  il provvedimento comunale "contrasta" con l'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009, "come già per altro osservato da condivisibile giurisprudenza". Il riferimento del tribunale leccese è alla sentenza del Tar Lazio del 2016.

La massima- "Deve essere annullata l’ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco del Comune che impone nelle aree a verde pubblico l’uso di guinzaglio e museruola per i conduttori di cani di cui alle razze indicate ordinanza del ministero della Sanità pubblicata il 12 dicembre 2006 dovendosi ritenere priva di fondamento scientifico la tesi secondo cui è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci". (Tar Puglia - Lecce- sentenza 392, sezione Terza, 8 marzo 2018)

Foto: napolitan.it