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Gli Ordini "strutture operative" della protezione civile

Gli Ordini "strutture operative" della protezione civile
Entrerà in vigore il 2 febbraio il Codice della protezione civile. Gli Ordini professionali vengono annoverati tra le "strutture operative". Il nuovo Servizio nazionale tutelerà anche gli animali in tutti gli eventi calamitosi, sia quelli naturali che derivanti da attività umane.

Soccorso e assitenza anche agli animali colpiti da calamità, specificatamente in fase di gestione dell'emergenza. E concorso degli Ordini professionali alle attività di protezione civile. Il nuovo Codice della Protezione Civile è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entrerà in vigore il 2 febbraio 2018 codificando i principi fondamentali delle attività di protezione civile: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze.

Gestione e superamento- La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali; per  superamento dell'emergenza si intende l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi; la fase di superamento presuppone anche la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema di "pubblica utilita' che dirige ed esercita le funzioni di protezione civile "volte a tutelare la vita, l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo". Incardinato nel Dipartimento della Protezione Civile del Governo, il Servizio è articolato in strutture operative nazionali e regionali.  Coinvolte tutte le istituzioni della Repubblica, ciascuna secondo un perimetro di competenza ed una catena di comando che vede i Vigili del Fuoco il primo e "fondamentale" attore del Servizio nazionale della protezione civile.

SSN- Le strutture del Servizio sanitario nazionale rientrano nelle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, la cui azione si esplica anche a fronte di rischi di tipo igienico-sanitario.

Ordini professionali -
E' previsto il concorso alle attivita' di protezione civile anche degli ordini professionali e dei rispettivi Consigli nazionali "anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione - appositamente definite e nell'ambito di aree omogenee- con gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e con le aziende, societa' e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalita' di protezione civile.

Volontariato e volontari- Il Codice annovera il  "volontariato organizzato di protezione civile" fra le strutture operative nazionali del Sistema di Protezione Civile, purchè iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile. I requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato sono disciplinati da apposita direttiva del Dipartimento della protezione civile.
Ai sensi del Codice, si considera volontario di protezione civile "colui che, per sua libera scelta, svolge l'attivita' di volontariato in favore della comunita' e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato  la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta', partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti". Ha diritto alla copertura assicurativa, al rimborso delle spese e al mantenimento del posto di lavoro.
Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato, anche mediante appositi corsi di formazione.

Prevenzione- Rientrano nelle attività di prevenzione - oltre alla formazione e all'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale- anche "la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile" fra i cittadini finalizzate all'adozione di "comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione".

Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal Codice della protezione civile  continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.



La comunita' scientifica partecipa al Servizio nazionale con le conoscenze e i prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, anche gia' disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunita' scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.

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Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224
Codice della protezione civile.