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DISPOSITIVO DIRIGENZIALE

BTV, ridefinite le modalità di invio al macello

BTV, ridefinite le modalità di invio al macello
Con proprio dispositivo, la Direzione Generale della Sanità Animale detta nuove regole per le movimentazioni degli animali da macello dalle zone di restrizione. Il provvedimento sostituisce le precedenti condizioni. Possibili ulteriori modifiche in base all'evoluzione  epidemiologica e ad eventuali provvedimenti della Commissione Europea.

I Servizi Veterinari, la Commissione Europea e tutte le autorità e organizzazioni interessate sono destinatarie di un nuovo dispositivo dirigenziale firmato il 20 ottobre dal Direttore Generale della Sanità Animale Silvio Borrello. Il Ministero della Salute ha ritenuto "necessario" ridefinire le modalità di invio alla macellazione degli animali inclusi nelle aree di restrizione definite (nota DGSAF prot. n. 23649/2016) il 14 ottobre scorso per l'eradicazione della Blue Tongue- sierotipo BTV4 nella Regione Veneto e aree limitrofe.

Il dispositivo sostituisce tutte le condizioni delle movimentazioni degli animali da macello dalle zone di restrizione definite nel 2014 (DGSAF prot. 5662/2014 e s.m..). Inoltre, il provvedimento firmato ieri sostituisce integralmente il paragrafo 1 dell’allegato B del dispositivo dirigenziale DGSAF n. 15472 del 12 giugno 2015 che viene così riformulato:

1. Condizioni per le movimentazioni di animali destinati alla macellazione da zone di restrizione per Blue tongue.
“1.1. La movimentazione degli animali da macello dalle zone di restrizione è consentita solo per gli animali nelle cui aziende di origine non sia stato registrato alcun caso di Blue tongue per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione.” ( testo risultante dall'errata corrige disposta dalla Direzione ministeriale in data odierna)

1.2. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione in zona di restrizione per lo/gli stesso/stessi sierotipo/i in territori geograficamente contigui.

E’ autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata direttamente verso un qualsiasi stabilimento di macellazione e provenienti da aziende situate nella stessa zona di restrizione per lo stesso sierotipo del virus della Blue tongue e in territori geograficamente contigui.
Gli animali "sono macellati nelle 24 ore dall’arrivo e si procede alla registrazione in Banca Dati Nazionale entro le 24 ore successive l’avvenuta macellazione.”

1.3. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione immediata in zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi.
E’ autorizzata la movimentazione di animali provenienti da aziende situate in zona di restrizione e destinati alla macellazione immediata direttamente verso uno stabilimento di macellazione designato conformemente all’Allegato IV del Reg. (CE) n. 1266/2007 e s.m., situato su tutto il territorio nazionale alle seguenti condizioni:
- gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione designato;
- il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente;
- la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l’arrivo degli animali.
Gli animali  "sono macellati nelle 24 ore dall’arrivo e si procede alla registrazione in Banca Dati Nazionale entro le 24 ore successive l’avvenuta macellazione.”

1.4. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione da zona di restrizione ad altra per lo stesso sierotipo ma non geograficamente contigue (transito attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi).
E’ autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata provenienti da aziende situate in zona di restrizione e diretti verso macelli situati in altra zona di restrizione per lostesso sierotipo del virus della Blue tongue ma geograficamente non contigue alle seguenti condizioni:
- gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione;
- il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente;
- la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l’arrivo degli animali.
Gli animali "sono macellati nelle 24 ore dall’arrivo e si procede alla registrazione in Banca Dati Nazionale entro le 24 ore successive l’avvenuta macellazione.”

Sistema informativo Blue Tongue

pdfDISPOSITIVO_DIRIGENZIALE_DEL_20_OTTOBRE_2016.pdf175.5 KB
pdfERRATA_CORRIGE_21_Ottobre_2016.pdf190.96 KB