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DDL LORENZIN

Ordini, ecco il testo approvato dal Senato

Ordini, ecco il testo approvato dal Senato
A distanza di 70 anni esatti dallo loro istituzione, gli Ordini delle professioni sanitarie vedono rinnovata la normativa che li ha disciplinati dal Dopoguerra ad oggi. L'articolo 3 del  Ddl Lorenzin, ora  all'esame di Montecitorio riscrive infatti i Capi I, II e III del decreto 233/1946.

Gli Ordini della sanità riguardano le seguenti professioni: -medici-chirurghi e  odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, professioni infermieristiche, ostetriche,  tecnici sanitari di radiologia medica, professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Natura degli Ordini - Sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Cosa fanno gli Ordini- Primo compito è di promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.

Albo e verifica sugli iscritti- Oltre a verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale,  curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi. Possono essere iscritti all'albo gli stranieri che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. Gli Ordini  vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito.

Trasparenza e sussidiarietà- In armonia con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, gli Ordini  assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione. Concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e

Con riguardo all'accesso, gli Ordini partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; inoltre, novità del Ddl Lorenzin, essi rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari.

Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento, gli Ordini contribuiscono- con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private-  alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero.

Nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, gli Ordini devono separare la funzione istruttoria da quella giudicante. E' questa una delle più rilevanti novità del Ddl Lorenzin.  A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza.

Ordini territoriali- Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie: a) il presidente; b) il Consiglio direttivo (sette i componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, nove se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento); c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni (per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo) d) il collegio dei revisori.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni. Fra le attribuzioni, figura quella di interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse. Il Consiglio Direttivo propone all'approvazione dell'assemblea degli iscritti  la tassa annuale, anche diversificata, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari. Il mancato pagamento della tassa annuale può comportare la cancellazione d'ufficio dall'albo.

Federazioni nazionali - Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato dai rispettivi Consigli nazionali e riferito a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

Sono organi delle Federazioni nazionali: a) il presidente; b) il Consiglio nazionale; c) il Comitato centrale; d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni (per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale); e) il collegio dei revisori. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.

Le Commissioni di albo di ciascuna Federazione esercitano il potere disciplinare con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.

Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti; b) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;c) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti le funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione; d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione; e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie

Successivi regolamenti attuativi-  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

Tali regolamenti disciplinano:a) le norme relative all'elezione degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;f) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce: a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento; b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi; c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini; d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

Abrogazioni- A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

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Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.


Ordini, De Filippo: così il nuovo procedimento disciplinare