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NOTA MISE

Niente canone RAI su computer, smartphone e tablet

Niente canone RAI su computer, smartphone e tablet
Sollecitato dal Consiglio di Stato, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha chiarito cosa bisogna intendere per apparecchio radiotelevisivo. "Computer, smartphone e tablet non sono apparecchi televisivi se sono privi di sintonizzatore per ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare".
E’ quanto precisa la nota tecnica esplicativa del ministero dello Sviluppo economico disponibile sul sito del Mise. La nota tecnica esplicativa è stata emanata per chiarire la definizione di apparecchio televisivo ai fini dell’obbligo del pagamento del canone di abbonamento che, da quest’anno, avverrà con la bolletta elettrica. Il Consiglio di Stato aveva suggerito una puntualizzazione del concetto di "apparecchio radiotelevisivo" alla luce dell'innovazione tecnologica e di una regolamentazione legislativa che risale al 1938 (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1).

E sempre il Consiglio di Stato aveva suggerito al Ministero dello Sviluppo Economico una conseguente correzione del decreto che regola il nuovo sistema di pagamento del canone, data l'inadeguata specificazione della definizione di apparecchio TV. Il MISE ha risposto che "si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno".

Per "sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV". Ribadito ancora una volta, dopo le dichiarazioni del sottosegretario alle Comunicazioni Giacomelli, che non sono considerati apparecchi televisivi i computer, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale del digitale terrestre o satellitare.

Infine l'Agenzia delle Entrate, considerate le recenti indicazioni del Consiglio di Stato, ha deciso di spostare il termine unico per la presentazione della dichiarazione di mancato possesso della TV.  Si avrà tempo fino al 16 maggio 2016 per sottoporre la dichiarazione sostitutiva in via cartacea o digitale.

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