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DECRETO IN GU

POS: ecco il regolamento sui pagamenti con bancomat

POS: ecco il regolamento sui pagamenti con bancomat
Obbligo di differenziare l'importo delle commissioni e di permetterne il confronto. Emanato il Regolamento del Ministero delle Finanze sulle commissioni applicate alle transazioni con bancomat e pos. Il provvedimento fa seguito all'introduzione dell'obbligo di accettazione dei pagamenti elettonici da parte di professionisti ed esercenti.

Il pagamento elettronico ha un costo e il Ministero delle Finanze non può fissare le commissioni, tuttavia con il decreto 14 febbraio 2014, n. 51 introduce dei paletti. Il Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, entrerà in vigore il 29 luglio 2014. (GU Serie Generale n.75 del 31-3-2014)

Il provvedimento stabilisce che gli acquirer (cioè il gestore del servizio di pagamento) hanno l'obbligo di distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate ecc.). Dovranno anche considerare i diversi circuiti di riferimento, le specifiche caratteristiche funzionali delle carte.

Obblighi degli acquirer verso gli esercenti che ricevono il pagamento elettronico. Gli acquirer hanno l'obbligo di differenziare l'importo delle commissioni applicate agli esercenti in base ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati; hanno l'obbligo di rivedere le commissioni e di rendere noto e mantenere aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano. (identico obbligo è previsto per i gestori dei circuiti delle carte di pagamento). Infine, gli acquirer hanno l'obbligo di redigere l'informativa prevista dal testo unico sulla legge bancaria (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VI, Capo II-bis) onde permettere ai consumatori di confrontare le commissioni tra i diversi acquirer.

Clausola di commissione in proporzione al volume delle transazione. Il Decreto prevede che al fine di ridurre i costi dei pagamenti elettronici nel contratto
di convenzionamento e' inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonche' alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio.

Pagamento di importo ridotto. Il decreto ha previsto un'ulteriore riduzione delle commissioni per i pagamenti di importo ridotto, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate negli altri casi di pagamento

Il regolamento tiene conto della ratio dell'obbligo di accettare pagamenti con POS, così esplicitata: "'uso del contante comporta per la collettivita' rilevanti costi legati alla minore tracciabilita' delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio"; inoltre, "l'uso del contante comporta costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento
di rischio di essere vittime di reati".


Definizioni
a) carta di pagamento: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta;
b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
c) commissione d'interscambio: la commissione (interchange fee) eventualmente corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati;
d) esercente: il beneficiario di un pagamento (merchant) abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
e) pagamenti di importo ridotto: pagamento di importo non superiore a trenta euro;
f) acquirer: il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualita' di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte
di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari;
g) Terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie,
in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip».